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Parti staccate di beni significativi con IVA al 10%: Circolare
Con Circolare 12 luglio 2018, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA relativamente ai beni significativi in presenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) con particolare attenzione alle parti staccate di tali beni.In presenza di interventi di manutenzione, qualora vengano impiegati beni c.d. ‘significativi’ (elencati nel D.M. 29 dicembre 1999), l’aliquota IVA su tali beni è pari al 10%, se il valore del bene non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Qualora venga superato tale limite l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.L’Agenzia ha precisato che per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni, pertanto il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi.Ulteriormente, se l’intervento di manutenzione ha ad oggetto l’installazione della sola parte staccata, la Circolare precisa che è applicabile l’IVA al 10% sul valore complessivo (prestazione + parte staccata).Nel documento vengono riportati alcuni esempi, tra i quali troviamo:installazione di un bruciatore su una caldaia già installata;tapparelle, scuri, veneziane;zanzariere; inferriate o grate di sicurezza.
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Licenziato per abuso nell’utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, assentatosi per assistere un familiare ai sensi della Legge n. 104/1992, viene trovato in una nota località turistica e non fornisce valide giustificazioni per la sua condotta. Con l’Ordinanza n. 18293 del’11 luglio 2018 viene ribadito che spetta al lavoratore dimostrare di non aver abusato dei permessi concessi per l’assistenza ai familiari.
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Stop all’erogazione della Qu.I.R. da luglio 2018: chiarimenti INPS
L’INPS, con il Messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, fornisce indicazioni ai datori di lavoro in relazione alla Qu.I.R. Come noto, l’erogazione del TFR tramite liquidazione mensile della relativa quota maturanda come parte integrativa della retribuzione aveva natura sperimentale e ha riguardato i periodi di paga fino al 30 giugno 2018. A tale riguardo, l’Istituto, prendendo atto della mancata adozione, da parte del Legislatore, di alcun provvedimento di proroga o reiterazione della Qu.I.R., chiarisce che i datori di lavoro interessati, dalle denunce UniEmens di competenza luglio 2018:non saranno più tenuti all’assolvimento dei connessi obblighi informativi e contributivi;dovranno procedere, in tema di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione, al ripristino dell’assetto previgente alla Qu.I.R.Unica eccezione prevista riguarda i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R., i quali dovranno continuare a valorizzare l’elemento “QUIRFinLiquidata” fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, dunque, fino alle denunce UniEmens di competenza settembre 2018.
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Validità del patto di prova anche se il lavoratore svolge le stesse mansioni per più datori
Con l’Ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento perché è valido il patto di prova purché il lavoratore svolga le stesse mansioni per più datori nell’appalto.È irrilevante la circostanza della continuità delle mansioni svolte con il passaggio di consegna, perché la finalità del patto è tutelare entrambe le parti e quindi anche il datore di lavoro che, oltre a verificare le qualità professionali del dipendente, ha l’esigenza di valutare il comportamento del prestatore.Inoltre il datore deve valutare anche ‘la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute’.
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Responsabilità solidale di committente e subappaltatore per omissione contributiva anche per le sanzioni
Con la Sentenza n. 18259 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una società, ha stabilito che la responsabilità solidale di committente e subappaltatore per omissione contributiva vale anche per le sanzioni.La Corte chiarisce che le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili e trovano applicazione automatica in caso di mancato o ritardato pagamento di premi assicurativi o contributi e ‘consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione’.
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Cessioni di gioielli usati e regime del margine IVA: Sentenza Corte di Giustizia UE
Con Sentenza 11 luglio 2018, causa C-154/17, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il regime d’imposizione del margine IVA trova applicazione per le cessioni di anelli, braccialetti, collane, spille, orecchini e in generale ai beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se ancora idonei alla loro funzionalità originaria.Diversamente, quando un oggetto ha perso detta funzionalità iniziale, è esclusa l’applicabilità del regime del margine IVA: in ogni caso, spetta al giudice nazionale verificare detta perdita di funzionalità, considerando tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso.
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Tasso di interesse da applicare in caso di ritardo nei pagamenti: Comunicato MEF in G.U.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2018, n. 158, il Comunicato del MEF nel quale viene indicato il saggio di interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.Il documento precisa che anche per il secondo semestre 2018 (1° luglio 31 dicembre) il tasso di riferimento è pari allo 0%.Si ricorda che a tale tasso va aggiunto l’8% previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 per determinare gli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
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Disponibile il nuovo modello OT24 per l’anno 2019
È disponibile sul sito dell’INAIL il nuovo modello OT24 per l’anno 2019 e la relativa guida alla compilazione.Tale modello permette alle aziende, operative da almeno due anni, di richiedere, entro il 28 febbraio 2019, la riduzione del tasso medio di tariffa a fronte della realizzazione, nel 2018, di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
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Risarcimento per il dipendente che lamenta il mobbing anche se la condotta integra lo straining
Secondo la Corte di Cassazione qualificare la condotta vessatoria come straining, mentre nel ricorso si è fatto riferimento al mobbing, non realizza una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Con l’Ordinanza n. 18164 del 10 luglio 2018 viene precisato che ciò non preclude al dipendente la possibilità di ottenere il ristoro del danno subito, perché si tratta in entrambi i casi di comportamenti ostili che ledono il diritto alla salute del dipendente, realizzati in forma attenuata nel caso dello straining.
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Non licenziabile il dipendente per l’esercizio legittimo del diritto di critica nei confronti dell’azienda
Con la Sentenza n. 18176 del 10 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che non si può licenziare il dipendente che critica l’azienda, anche se iscritto al sindacato pochi giorni prima dell’addebito del fatto.Il rappresentante dei lavoratori, nello svolgimento della sua attività, opera su un piano paritario rispetto al datore e può attaccare l’impresa pure con toni accesi; non si è accertato nel caso un’aggressione gratuita o lesiva dell’onore dell’azienda.