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La presentazione delle istanze di interpello del gruppo IVA non è vincolante: Risoluzione
Con Risoluzione 10 luglio 2018, n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello, finalizzate all’esclusione o all’inclusione di soggetti passivi d’imposta in un gruppo IVA.In particolare l’Agenzia ha precisato che l’istanza di interpello può essere presentata anche nel periodo anteriore alla costituzione di un gruppo IVA. È richiesta la sottoscrizione sia del rappresentate del gruppo IVA costituito o del futuro costituendo, sia del soggetto di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione.La presentazione dell’istanza da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del gruppo IVA.
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Fruizione del bonus alle microimprese nelle ZFU non comprese nell’obiettivo ‘Convergenza’
Con Provvedimento 9 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni in favore delle micro/piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14 non comprese nelle regioni dell’obiettivo ‘Convergenza’.In particolare, il documento chiarisce che:le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24;per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati e qualora l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, o nel caso in cui il contribuente non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dell’Agenzia.
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Risarcimento del licenziato perché la commessa cospicua esclude la crisi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17984 del 9 luglio 2018, respingendo il ricorso di una società, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato da una crisi che non c’è, in quanto poco prima del recesso del datore vi è un aumento del lavoro grazie al buon esito di una commessa proveniente dall’estero.Non è dimostrato infatti in tal caso il nesso causale tra la ristrutturazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.
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Danno alla salute ma non alla professionalità al lavoratore sottoutilizzato
Con l’Ordinanza n. 17976 del 9 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che al lavoratore demansionato dopo il contenzioso spetta il risarcimento del danno biologico, ma non quello alla professionalità se non sufficientemente provato.Si legge nel provvedimento che la breve ripresa dell’attività lavorativa del dipendente risultava caratterizzata da una sua sottoutilizzazione dello stesso ‘il quale, fisicamente collocato in uno spazio separato da quello degli altri colleghi (
) restava per molte ore privo di qualsiasi lavoro da svolgere (
)’.
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Edili: la Cassa Edile paga le ferie solo se il datore versa i relativi contributi
In caso di fallimento di un’impresa edile, i lavoratori non possono agire in giudizio contro la Cassa Edile locale per ottenere il pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali se il datore di lavoro non ha versato alla Cassa i relativi contributi a causa del fallimento, ma devono insinuarsi nel fallimento dell’impresa per recuperare le somme loro spettanti.Questa la decisione della Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 17961 del 9 luglio 2018, ha chiarito che l’onere della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non è conseguenza dell’instaurazione del rapporto in ambito edile, ma dipende dal versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro.
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Delega ampia per gli intermediari abilitati nell’ambito della fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento 13 giugno 2018 (vedi Seac info 14 giugno 2018), ha precisato che il contribuente può delegare uno o più intermediari di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica.In particolare, mediante il conferimento della delega al servizio di ‘Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici’, l’intermediario delegato può:ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture emesse/ricevute tramite il Sistema di Intescambio dal delegante;consultare i dati relativi al c.d ‘nuovo spesometro’ (identificativi fiscali controparti, data e numero della fattura, imponibile, aliquota e imposta o natura dell’operazione ai fini IVA) delle fatture elettroniche;consultare i dati delle fatture transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, nonché degli elementi di riscontro prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015, per conto del soggetto delegante;indicare al SdI ‘l’indirizzo telematico’ preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un ‘codice destinatario’, da parte del delegante;utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo ‘indirizzo telematico’.
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I bassi consumi elettrici fanno venir meno le agevolazioni ICI prima casa: Ordinanza
Con Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14793, la Corte di Cassazione ha stabilito che i bassi consumi elettrici sono un elemento sufficiente per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune, in quanto dimostrano una presenza non abituale nell’immobile per il quale si usufruisce dell’agevolazione ICI sull’abitazione principale.Per abitazione principale ai fini ICI, infatti, si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.In particolare la Suprema Corte evidenzia che in tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale, ‘le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito’.
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Risarcimento senza reintegra se il fatto contestato non danneggia il datore di lavoro
Con l’Ordinanza n. 17887 del 6 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito il risarcimento senza reintegra, se il fatto contestato al dipendente sussiste ma non danneggia il datore di lavoro.L’azienda non perde infatti la commessa, nonostante la condotta addebitata all’incolpato nell’ambito della gestione di un subappalto con conseguente esclusione di un danno per l’impresa; affinché la massima sanzione disciplinare sia legittima l’inadempimento dev’essere almeno notevole.Si legge nell’ordinanza che ‘spetta al datore provare l’inadempimento del dipendente e il giudice deve valutarlo tenendo conto del rapporto concreto e di tutte le circostanze del caso (.
)’.
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Lavoratori domestici: anche gli intermediari possono accedere al cassetto previdenziale
L’INPS, con il Messaggio n. 2749 del 6 luglio 2018, rende noto che il Cassetto previdenziale per il lavoro domestico è ora disponibile, oltre ai datori di lavoro, anche per gli intermediari abilitati.Al Cassetto previdenziale per il lavoro domestico si accede, dal sito www.inps.it, seguendo il percorso: ‘Aziende, enti e datori di lavoro’, ‘Datori di lavoro domestico’, ‘Prestazioni e Servizi’.L’Istituto comunica, inoltre, il rilascio della funzionalità per la comunicazione bidirezionale, che permette di dialogare in modo diretto con le Strutture dell’INPS attraverso la nuova sezione ‘Comunicazioni’.
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Regime fiscale per i lavoratori impatriati: risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, interviene in risposta ad un interpello riguardo l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori c.d. impatriati dall’articolo 16, comma 2 del D.Lgs n. 147/2015.In particolare viene chiarito che, pur in assenza di una esplicita previsione riguardo il periodo minimo di residenza all’estero (la norma prevede esclusivamente un periodo minimo di lavoro all’estero pari a due anni), per i soggetti di cui al predetto comma 2 dell’art. 16, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e quindi a consentire l’accesso al regime agevolato.