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Risarcimento del licenziato perché la commessa cospicua esclude la crisi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17984 del 9 luglio 2018, respingendo il ricorso di una società, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato da una crisi che non c’è, in quanto poco prima del recesso del datore vi è un aumento del lavoro grazie al buon esito di una commessa proveniente dall’estero.Non è dimostrato infatti in tal caso il nesso causale tra la ristrutturazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.