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Validità del patto di prova anche se il lavoratore svolge le stesse mansioni per più datori
Con l’Ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento perché è valido il patto di prova purché il lavoratore svolga le stesse mansioni per più datori nell’appalto.È irrilevante la circostanza della continuità delle mansioni svolte con il passaggio di consegna, perché la finalità del patto è tutelare entrambe le parti e quindi anche il datore di lavoro che, oltre a verificare le qualità professionali del dipendente, ha l’esigenza di valutare il comportamento del prestatore.Inoltre il datore deve valutare anche ‘la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute’.