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Licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24118 del 3 ottobre 2018, ha statuito la legittimità del licenziamento del dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori al proprio livello di appartenenza.L’eventuale adibizione a mansioni inferiori al livello di appartenenza ‘può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore’.
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Diritto al compenso per l’amministratore anche in assenza di richiesta
Con l’Ordinanza n. 24139 del 3 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un manager, ha stabilito che l’amministratore di società ha diritto al compenso anche se non è stato deliberato dall’assemblea dei soci e non ne ha mai fatto richiesta.Il contratto di amministrazione si presume oneroso; un’eventuale gratuità dell’incarico ‘può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione’.
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INAIL tenuto al pagamento delle spese mediche al dipendente dopo l’infortunio
Con l’Ordinanza n. 23885 del 2 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che è inclusa nell’assicurazione INAIL la protesi dentaria del dipendente che riporta danni ai denti cadendo al lavoro.La lettura congiunta degli articoli 66 e 90 del DPR n. 1124/65 non lascia dubbi ‘sull’inclusione degli apparecchi di protesi tra i dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all’istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l’infortunio occorso ne determini la necessità’.
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Datore di lavoro condannato in base ai prospetti di diffida dell’INPS
Con la Sentenza n. 43570 del 2 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che sono i prospetti di diffida dell’INPS a incastrare il datore che non paga i contributi ai dipendenti.È inutile dedurre che non risultano acquisiti i Dm 10 né alcun documento proveniente dall’imputato; i modelli sono formati secondo il sistema informatico Uniemens dell’INPS, ma possono essere valutati come piena prova perché si tratta di dichiarazioni fondate soltanto sulle denunce individuali e dell’azienda fornite dallo stesso contribuente.
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Art bonus applicabile alle erogazioni liberali per il restauro di un bene culturale pubblico: Interpello
Con Risposta 3 ottobre 2018, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. ‘art bonus’, agevolazione introdotta dal D.L. n. 83/2014.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che le erogazioni liberali effettuate in favore di un’associazione alla quale è stato affidato un intervento di restauro e manutenzione di un bene culturale pubblico (nel caso specifico una fontana), possono essere ammesse al beneficio in esame.Nel caso di specie, come precisato dal MIBAC, le erogazioni liberali in denaro sono conferite a un soggetto (l’associazione istante) che può essere considerato, ai sensi della Convenzione stipulata con l’ente consortile pubblico ‘quale affidatario del bene ai fini dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 83 del 2014’.Tuttavia, ai fini della fruibilità del bonus, l’affidatario destinatario delle erogazioni liberali dovrà:utilizzare le somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella citata Convenzione;produrre una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato che si tratta di erogazione liberale per il restauro della fontana, bene culturale di appartenenza pubblica;attestare, a consuntivo, con apposita documentazione la corrispondenza degli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro con le somme ricevute in donazione alle quali viene riconosciuto il beneficio fiscale dell’art-bonus.
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Audizione del direttore dell’Agenzia: attività in corso e novità in tema di fatturazione elettronica
Con audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 3 ottobre 2018, sono state illustrate lo stato dell’arte e le attività in corso di studio e di sviluppo in tema di fatturazione elettronica.Innanzitutto è stato evidenziato che, anche considerato il costante confronto con le associazioni di categoria, sono state pianificate e sono in corso una serie di attività finalizzate a offrire ulteriori servizi e risolvere dubbi interpretativi, al fine di fornire un supporto più efficace agli operatori e agli intermediari sul fronte della fatturazione elettronica.In particolare è stato annunciato che:sono stati previsti ulteriori sviluppi per rendere più agevole l’attribuzione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online per conto del cliente;la procedura, che consentirà ad un intermediario di acquisire in forma massiva e automatizzata le deleghe per conto di tutti i suoi clienti, potrà essere resa operativa a partire dalla fine di ottobre;al fine di agevolare l’operatività degli intermediari sono in fase di realizzazione alcune ulteriori specifiche funzionalità connesse ai servizi online (funzione di registrazione massiva dell’indirizzo telematico, funzione di consultazione e acquisizione massiva delle fatture relative a tutti i clienti dell’intermediario, ecc).
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No al recesso per superamento del comporto se applicabile un termine maggiore di conservazione del posto
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per il superamento del periodo di comporto, poiché risulta applicabile il termine più lungo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (nel caso di specie il CCNL mobilità).La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 23877 del 2 ottobre 2018, sottolinea che il recesso datoriale non è giustificato dal momento che la disposizione del CCNL, a maggior tutela del lavoratore malato, consente un ampliamento della conservazione del posto autorizzando una valutazione ex post della gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario, che intanto è grave in quanto si protrae per ulteriori 40 giorni dopo la scadenza del periodo standard di conservazione del posto.
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Contratti di solidarietà: invio delle domande di decontribuzione dal prossimo 30 novembre
Il Ministero del Lavoro, con un Comunicato pubblicato il 1° ottobre 2018 sul proprio sito istituzionale, rende noto che dal 30 novembre 2018 al 10 dicembre 2018 sarà possibile inviare, tramite PEC (agli indirizzi sgravicds@pec.lavoro.gov.it e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it) le istanze di decontribuzione, a valere sul fondo 2018, relative ai contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017.Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.
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Permessi 104: ammesse le attività nell’interesse del disabile
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23891 del 2 ottobre 2018, precisa che i permessi per l’assistenza ai disabili garantiti dalla Legge n. 104/1992 non sono utilizzabili solamente per l’assistenza ‘fisica’ al disabile, svolta presso la sua abitazione, ma possono essere utilizzati dal lavoratore che ne fa richiesta anche per svolgere attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, fare prelievi e versamenti o altre commissioni.Il licenziamento intimato dall’azienda per la fruizione dei permessi per scopi personali e non per l’assistenza al disabile, pertanto, è da ritenersi illegittimo, in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile, fatto che le rende coerenti con la finalità della norma di cui alla Legge n. 104/92.
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Nulle le notifiche effettuate avvalendosi di un corriere privato: Ordinanza
Con Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21884 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica a mezzo posta di un ricorso effettuata mediante un servizio gestito dal un licenziatario privato deve ritenersi insistente. Secondo la Suprema Corte, infatti, le notifiche degli atti giudiziari sono affidati in via esclusiva al servizio di Poste Italiane S.p.a..I giudici della Cassazione hanno evidenziato come la normativa in tema di notifiche sia stata oggetto di modifica dalla Legge n. 124/2017, la quale ha previsto l’abrogazione dell’art. 4, D.L.gs. n. 261/1999 che ha comportato la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.Tale abrogazione opera, però, come espressamente sancito dalla norma, con decorrenza 10 settembre 2017 e non ha effetto retroattivo.Infine, la Suprema Corte sottolinea che il rilascio di nuove licenze per i servizi di notificazione di atti deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio con riguardo a sicurezza, qualità, affidabilità, professionalità e onorabilità. Pertanto la Cassazione ha ritenuto che le nuove regole per le notifiche degli atti non avranno effetto finché non verranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento di tali servizi, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ai sensi della succitata norma.