8/10/2018 – Istanze di rimborso art. 38, D.P.R. n. 602/1973: chiarimenti sul termine di decadenza

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Istanze di rimborso art. 38, D.P.R. n. 602/1973: chiarimenti sul termine di decadenza
Con Risposta ad istanza di consulenza giuridica 4 ottobre 2018, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti, di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/1973.In particolare, l’Agenzia, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l’unico criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il sopra citato termine è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.Tale criterio vale anche nelle ipotesi in cui è incerta la spettanza di agevolazioni fiscali, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto.

8/10/2018 – Esportatori abituali: detrazione dell’IVA dopo la conciliazione

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Esportatori abituali: detrazione dell’IVA dopo la conciliazione
Con Risposta n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 60, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, il caso in oggetto riguarda un soggetto qualificato come esportatore abituale che si è avvalso della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA.L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un avviso di accertamento in quanto ritiene che egli abbia oltrepassato il plafond entro il quale è possibile effettuare gli acquisti senza addebito IVA; di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell’IVA.Il contribuente che successivamente ha sottoscritto un accordo di conciliazione, procedendo poi al versamento dell’IVA richiesta, oltre alle sanzioni e agli interessi, può portare in detrazione l’IVA versata (articolo 60) senza l’emissione di autofattura.

5/10/2018 – Spese di trasporto in occasione di trasferte: risposta ad Interpello

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Spese di trasporto in occasione di trasferte: risposta ad Interpello
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 22 del 4 ottobre 2018, interviene a seguito dell’istanza di una azienda, la quale chiede se la gestione delle trasferte dei propri lavoratori dipendenti tramite procedura centralizzata, in base alla quale il dipendente provvede direttamente alla prenotazione dei servizi di trasporto/viaggio con pagamento al vettore tramite carta di pagamento con addebito sul conto corrente del datore di lavoro, sia conforme, ai fini della non imponibilità per il dipendente dei rimborsi delle spese di trasporto, a quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR. In particolare è stato chiesto se ‘le spese pagate direttamente per il trasporto dei propri dipendenti in trasferta, in tutti i casi in cui non sia prevista l’emissione di biglietti cartacei, possano essere considerate idoneamente documentate attraverso l’attestazione delle stesse spese tramite l’estratto conto stampato su supporto cartaceo’.L’Agenzia, nel fornire risposta affermativa, precisa che le informazioni presenti sull’estratto conto emesso in forma cartacea dalla società che rilascia la carta, validate dalla nota spese redatta in formato cartaceo da parte del dipendente, risultano idonee, nonostante i documenti di trasporto elettronici rilasciati dai vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese. Resta ferma la conservazione in formato elettronico dei predetti documenti di trasporto.

5/10/2018 – Dichiarazioni di redditi da attività di ricerca svolta all’estero: chiarimenti

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Dichiarazioni di redditi da attività di ricerca svolta all’estero: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Interpello n. 26 del 4 ottobre 2018, fornisce indicazioni in merito al trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi di redditi derivanti da attività di ricerca svolta negli Stati Uniti da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, alla luce della Convenzione tra Italia e USA contro le doppie imposizioni.Nello specifico, vista l’iscrizione dell’interpellante all’AIRE dall’8 novembre 2017, lo stesso va considerato come soggetto fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta 2017, in quanto sussiste il requisito, di cui all’art. 2, comma 2 TUIR, dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Di conseguenza, per l’annualità 2017 tutti i redditi percepiti dall’interessato, anche all’estero, vanno dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese. Relativamente all’art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 20/2009), che prevede l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni concernenti l’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la stessa è svolta, si sottolinea che tale beneficio non è estendibile anche agli adempimenti fiscali cui il contribuente è tenuto nel proprio Paese di residenza fiscale (ovvero in Italia), nel caso in cui sia diverso dallo Stato in cui è stata effettuata l’attività.

5/10/2018 – Convenzione Italia – Lussemburgo e ripartizione delle detrazioni per figli a carico

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Convenzione Italia – Lussemburgo e ripartizione delle detrazioni per figli a carico
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 25 del 4 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un contribuente con un problema di doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo.L’Agenzia precisa, in particolare, che il fatto che il suddetto contribuente sia soggetto in Lussemburgo alla tassazione riservata ai single senza figli a carico non autorizza la moglie, residente in Italia con il figlio, a percepire nella misura del 100% la detrazione fiscale per il figlio a carico.La detrazione per il figlio a carico spetta alla madre nella misura del 50%, a meno che la stessa non percepisca un reddito complessivo di ammontare più elevato del marito.

5/10/2018 – Contributi e prestazioni degli enti bilaterali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Contributi e prestazioni degli enti bilaterali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, fornisce chiarimenti in relazione alle somme erogate dai datori di lavoro per conto degli enti bilaterali.In particolare, l’Agenzia dà puntuali indicazioni circa il corretto trattamento fiscale da applicare alle suddette somme, nonché ai contributi versati agli enti bilaterali dai datori di lavoro.

5/10/2018 – Sussistenza del fatto ed onere probatorio sulla sproporzione del licenziamento in capo al lavoratore

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Sussistenza del fatto ed onere probatorio sulla sproporzione del licenziamento in capo al lavoratore
Con la Sentenza n. 24360 del 4 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che scatta il risarcimento, ma non la reintegra, per il dipendente licenziato anche se non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del recesso.Spetta infatti al lavoratore dimostrare che la condotta contestata è prevista come ipotesi più lieve dal CCNL; la questione della tutela applicabile è consequenziale al fatto che il dipendente contesta la propria responsabilità rispetto a tutti i fatti imputati.Se il lavoratore ‘non adempie all’onere della prova costituito a suo carico sulla sproporzione del licenziamento, la fattispecie rientra nelle altre ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 18 per cui scatta la mera tutela indennitaria, per quanto forte’.

5/10/2018 – Reintrodotta la CIGS per cessazione aziendale

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Reintrodotta la CIGS per cessazione aziendale
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla reintroduzione della CIGS per cessazione aziendale, come previsto dal DL n. 109/2018 (c.d. ‘Decreto Genova’).Nel particolare la disciplina normativa, in vigore dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, prevede la possibilità di accesso al trattamento di CIGS nei casi di cessazione dell’attività aziendale, con la sussistenza di concrete prospettive di cessione dell’attività e riassorbimento del profilo dipendente.Per tale trattamento dovrà essere stipulato apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata e non potrà avere durata superiore a 12 mesi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

5/10/2018 – L’agricoltore che effettua, anche occasionalmente, attività di sgombero neve paga l’IRAP: Interpello

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L’agricoltore che effettua, anche occasionalmente, attività di sgombero neve paga l’IRAP: Interpello
Con Risposta 4 ottobre 2018, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’attività di sgombero neve connesse all’agricoltura ed attività di agriturismo.Nella fattispecie si tratta di un imprenditore agricolo, esercente l’attività di allevamento di bovini e bufale da latte ed attività di agriturismo, per le quali dal 2016 non è più soggetto al pagamento dell’IRAP. Tuttavia questi effettua, occasionalmente, prestazioni di sgombero neve per conto di un comune utilizzando, principalmente, il trattore che normalmente viene impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, costituente l’attività principale. Il macchinario, con particolari adattatori, viene ‘trasformato’ in uno spazzaneve ed in un attrezzo per spargere sale/ghiaia sulla strada.L’Agenzia ha precisato che tale attività di sgombero neve, esercitata principalmente mediante l’utilizzo del trattore (mezzo normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola) è qualificabile come attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR, e come tale è soggetta ad IRAP con aliquota ordinaria.

5/10/2018 – Scissione parziale proporzionale tra società: risposta delle Entrate

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Scissione parziale proporzionale tra società: risposta delle Entrate
Con Risposta 3 ottobre 2018, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ad un’operazione di scissione parziale proporzionale tra due società, nel caso in cui entrambe siano partecipate dai medesimi 4 soci persone fisiche.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:il passaggio del patrimonio dalla società scissa ad una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita dei componenti patrimoniali trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Tale operazione, dunque, è fiscalmente neutrale e non comporta il conseguimento di alcun indebito vantaggio fiscale;l’operazione sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa.