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Sussistenza del fatto ed onere probatorio sulla sproporzione del licenziamento in capo al lavoratore
Con la Sentenza n. 24360 del 4 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che scatta il risarcimento, ma non la reintegra, per il dipendente licenziato anche se non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del recesso.Spetta infatti al lavoratore dimostrare che la condotta contestata è prevista come ipotesi più lieve dal CCNL; la questione della tutela applicabile è consequenziale al fatto che il dipendente contesta la propria responsabilità rispetto a tutti i fatti imputati.Se il lavoratore ‘non adempie all’onere della prova costituito a suo carico sulla sproporzione del licenziamento, la fattispecie rientra nelle altre ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 18 per cui scatta la mera tutela indennitaria, per quanto forte’.