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Licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24118 del 3 ottobre 2018, ha statuito la legittimità del licenziamento del dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori al proprio livello di appartenenza.L’eventuale adibizione a mansioni inferiori al livello di appartenenza ‘può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore’.