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Evasione IVA a carico dell’amministratore per il mancato accantonamento dell’imposta: Sentenza
Con Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45308, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui commette il reato di omesso versamento dell’Iva l’amministratore di società che non accantona le somme necessarie al pagamento dell’imposta e decade dalla carica prima della scadenza del versamento del debito tributario.In particolare, la Corte ha ritenuto che, in base ad un consolidato orientamento di legittimità, non risponde del reato sopracitato chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al versamento dell’imposta.Diversamente, evade l’IVA il soggetto che:ha inequivocabilmente preordinato la condotta di omissione del versamento, ‘ad esempio dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA’;ha fornito un contributo causale, materiale o morale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.
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Il rappresentante di un’ASD è responsabile in presenza di debiti tributari dell’associazione: Ordinanza
Con Ordinanza n. 22861 del 26 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rappresentante legale di un’associazione sportiva dilettantistica risponde in solido con l’associazione in caso di mancato versamento delle imposte.In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato che il rappresentante non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche (dichiarazione integrativa), effettuare i relativi adempimenti, compreso il pagamento delle imposte (nel caso di specie il legale rappresentante della ASD non aveva versato l’IVA trimestrale).La Suprema Corte rileva, pertanto, che il rappresentante dell’associazione ha una responsabilità personale e solidale con quest’ultima in materia tributaria.
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Datore condannabile per lesioni colpose per il mobbing nei confronti del dipendente
Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi legittima la condanna per lesioni personali colpose inflitta al datore di lavoro per la sua condotta vessatoria e persecutoria nei confronti del dipendente che, in ragione del mobbing subito, soffre di una sindrome ansiosa su base reattiva. Tuttavia, l’imprenditore si salva in quanto il reato è estinto, poiché la prescrizione comincia a correre ben prima della cessazione del rapporto, data che non risulta legata ad un’ulteriore condotta lesiva dello stesso.Con la Sentenza n. 44890 dell’8 ottobre 2018 viene precisato che la patologia psichica lamentata dal lavoratore rientra nella nozione di lesioni personali (art. 590 c.p.), a nulla rilevando il mancato riconoscimento del disturbo depressivo maggiore, risultando sufficiente ad integrare il delitto la sindrome ansiosa rilevata nella vittima dai sanitari e riconducibile alle vessazioni del datore.
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La dimostrazione circa l’omesso rispetto degli obblighi di sicurezza dell’impresa non spetta al lavoratore
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24741 dell’8 ottobre 2018, ha statuito che non spetta al lavoratore infortunato dimostrare che l’impresa ha omesso di rispettare gli obblighi di sicurezza.Si legge nella sentenza che ‘l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza’.
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Servizio sostitutivo di mensa tramite App Mobile per smartphone assimilabile ai buoni pasto
L’Agenzia delle Entrate, con Principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 2018, interviene in materia di servizi sostitutivi di mensa aziendale pronunciandosi a favore dell’assimilazione del servizio reso tramite apposita ‘App Mobile’ per smartphone ai servizi sostitutivi di mensa resi attraverso buoni pasto.Ne consegue che il trattamento fiscale del servizio reso tramite ‘App Mobile’ sarà disciplinato sulla base dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR analogamente a quanto accade per i buoni pasto.
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Non deducibilità del costo del personale in mobilità quando lo sgravio è una truffa all’INPS
Con l’Ordinanza n. 24646 dell’8 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che è indeducibile il costo del personale in mobilità se lo sgravio è incassato dall’azienda con una truffa ai danni dell’INPS.Nel caso in esame, il costo relativo al reclutamento del personale (collocato nelle liste di mobilità dell’azienda madre della contribuente e da questa assunto), ancorché regolarmente sostenuto e apposto in bilancio, era direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell’INPS) e, quindi, indeducibile ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 537/1993.
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Modello di ‘registro semplificato’ delle attività di trattamento per PMI: Comunicato del Garante
Come noto, il Regolamento UE 2016/679 prevede all’articolo 30 la tenuta del registro dei trattamenti, ovvero il documento nel quale il titolare e/o il responsabile del trattamento riporta le informazioni sul trattamento dei dati effettuato.Con Comunicato stampa 8 ottobre 2018, il Garante della privacy ha reso disponibile sul proprio sito internet: un modello di ‘registro semplificato’ delle attività di trattamento del titolare/responsabile per PMI (scaricabile nei formati .pdf ed .xls);una serie di FAQ, nelle quali sono forniti chiarimenti in merito all’obbligo e alle modalità di tenuta del registro dei trattamenti.Il Garante, nel citato Comunicato evidenzia che ‘
sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati’.
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In arrivo gli alert dall’Agenzia a seguito dello spesometro: Provvedimento
Con Provvedimento 8 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver messo a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA tramite spesometro (art. 21, D.L. n. 78/2010), nel caso in cui risultino differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate.In particolare, il Provvedimento precisa che la comunicazione sarà disponibile tramite:posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta ordinaria nei casi di indirizzo PEC non attivo;Cassetto fiscale.I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi noti dall’Agenzia possono:fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia;regolarizzare errori od omissioni tramite ravvedimento operoso e beneficiare, pertanto, della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in oggetto.
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Non licenziata la lavoratrice che chiede lo svolgimento delle operazioni di inventario a un terzo
Con l’Ordinanza n. 24593 del 5 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da una società, ha statuito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa della lavoratrice che richiede a un terzo lo svolgimento delle operazioni di inventario.Infatti, la testimonianza di un collega sull’ordine impartito dal superiore può essere sufficiente a smentire quanto negato dal capo area.Si legge nella sentenza che ‘il giudizio sull’attendibilità dei testi (
) involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili’.
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Lavoratori impatriati: regime fiscale agevolato anche in caso di distacco all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, fornisce risposta ad un Interpello con il quale vengono chiesti chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs n. 147/2015, che disciplina il regime fiscale agevolato previsto per i c.d. lavoratori impatriati con specifico riguardo alla limitazione prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2017, con la quale si escludevano dall’agevolazione i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all’estero.A riguardo l’Agenzia precisa che la posizione restrittiva prevista dalla Circolare n. 17/2017 ‘non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia
. sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa’ e pertanto, nel caso prospettato, si può ammettere l’agevolazione anche in caso di distacco all’estero.