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Datore condannabile per lesioni colpose per il mobbing nei confronti del dipendente
Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi legittima la condanna per lesioni personali colpose inflitta al datore di lavoro per la sua condotta vessatoria e persecutoria nei confronti del dipendente che, in ragione del mobbing subito, soffre di una sindrome ansiosa su base reattiva. Tuttavia, l’imprenditore si salva in quanto il reato è estinto, poiché la prescrizione comincia a correre ben prima della cessazione del rapporto, data che non risulta legata ad un’ulteriore condotta lesiva dello stesso.Con la Sentenza n. 44890 dell’8 ottobre 2018 viene precisato che la patologia psichica lamentata dal lavoratore rientra nella nozione di lesioni personali (art. 590 c.p.), a nulla rilevando il mancato riconoscimento del disturbo depressivo maggiore, risultando sufficiente ad integrare il delitto la sindrome ansiosa rilevata nella vittima dai sanitari e riconducibile alle vessazioni del datore.