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Dichiarazioni di redditi da attività di ricerca svolta all’estero: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Interpello n. 26 del 4 ottobre 2018, fornisce indicazioni in merito al trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi di redditi derivanti da attività di ricerca svolta negli Stati Uniti da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, alla luce della Convenzione tra Italia e USA contro le doppie imposizioni.Nello specifico, vista l’iscrizione dell’interpellante all’AIRE dall’8 novembre 2017, lo stesso va considerato come soggetto fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta 2017, in quanto sussiste il requisito, di cui all’art. 2, comma 2 TUIR, dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Di conseguenza, per l’annualità 2017 tutti i redditi percepiti dall’interessato, anche all’estero, vanno dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese. Relativamente all’art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 20/2009), che prevede l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni concernenti l’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la stessa è svolta, si sottolinea che tale beneficio non è estendibile anche agli adempimenti fiscali cui il contribuente è tenuto nel proprio Paese di residenza fiscale (ovvero in Italia), nel caso in cui sia diverso dallo Stato in cui è stata effettuata l’attività.