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No al recesso per superamento del comporto se applicabile un termine maggiore di conservazione del posto
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per il superamento del periodo di comporto, poiché risulta applicabile il termine più lungo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (nel caso di specie il CCNL mobilità).La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 23877 del 2 ottobre 2018, sottolinea che il recesso datoriale non è giustificato dal momento che la disposizione del CCNL, a maggior tutela del lavoratore malato, consente un ampliamento della conservazione del posto autorizzando una valutazione ex post della gravità della malattia in atto allo scadere del comporto ordinario, che intanto è grave in quanto si protrae per ulteriori 40 giorni dopo la scadenza del periodo standard di conservazione del posto.