3/10/2018 – Permessi 104: ammesse le attività nell’interesse del disabile

SeacInfo Amministrazione del personale
Permessi 104: ammesse le attività nell’interesse del disabile
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23891 del 2 ottobre 2018, precisa che i permessi per l’assistenza ai disabili garantiti dalla Legge n. 104/1992 non sono utilizzabili solamente per l’assistenza ‘fisica’ al disabile, svolta presso la sua abitazione, ma possono essere utilizzati dal lavoratore che ne fa richiesta anche per svolgere attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, fare prelievi e versamenti o altre commissioni.Il licenziamento intimato dall’azienda per la fruizione dei permessi per scopi personali e non per l’assistenza al disabile, pertanto, è da ritenersi illegittimo, in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile, fatto che le rende coerenti con la finalità della norma di cui alla Legge n. 104/92.

Articoli Correlati