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Approvato il disegno di legge di Bilancio 2019
In data 15 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 2021.In particolare, tra le novità fiscali contenute nel Disegno di Legge, si segnalano le seguenti:reddito di cittadinanza;pensione di cittadinanza;flat tax per partite IVA e piccole imprese. Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a euro 65.000, prevedendo un’aliquota al 15%;Ires al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili;flat tax al 21% sui nuovi contratti di affitto, commerciali;Ires verde. Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.
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Azienda agricola sociale esente da IVA: Risoluzione
Con Risoluzione 16 ottobre 2018, n. 77, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale agli effetti dell’IVA per le prestazioni socio-educative svolte da un’azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali delle ‘Fattorie didattiche’, in quello delle ‘Fattorie sociali’, nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’attività svolta dall’azienda ha natura e finalità essenzialmente sociale, assistenziale e di mero soccorso a favore della gioventù e, pertanto, appare assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”.Di conseguenza, le prestazioni socio educative rientrano tra quelle indicate dall’art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972 e pertanto sono esenti da IVA.
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Sanzionato il datore che verifica la presenza dei dipendenti tramite le impronte digitali
Con l’Ordinanza n. 25686 del 15 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del garante per la protezione dei dati personali, ha confermato la sanzione per violazione della privacy a carico della parte datoriale che si avvale di un sistema di raccolta dei dati dei dipendenti attraverso i dati biometrici della mano.Ciò che rileva nel caso in esame è che il sistema ‘attraverso la conservazione dell’algoritmo è in grado di risalire al lavoratore, al quale appartiene il dato biometrico, e quindi indirettamente lo identifica, in attuazione dello scopo dichiarato e in sé legittimo di controllarne la presenza’.
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Subordinazione non dimostrata dall’uso del badge e dal rispetto dell’orario di servizio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25711 del 15 ottobre 2018, ha statuito che l’uso del badge personale e il rispetto dell’orario di servizio non dimostrano l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.È possibile infatti riferirsi a criteri ausiliari per dimostrare lo stabile inserimento nell’organizzazione produttiva, solo quando la peculiarità delle mansioni non rende agevole l’individuazione del rapporto. Nel caso in esame non risulta dimostrato lo stabile inserimento nell’organizzazione produttiva con assoggettamento al potere direttivo della parte datoriale.
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Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto fiscale
In data 15 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.In particolare, tra le misure previste nel c.d. ‘Decreto fiscale’, si segnalano le seguenti novità:possibilità per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate (rottamazione ter);definizione agevolata delle controversie tra contribuenti e fisco in varie ipotesi;cancellazione di tutti i debiti con l’erario (relativi al periodo tra il 2000 e il 2010) di importo residuo fino a euro 1.000;possibilità di emettere a regime le fatture elettroniche entro 10 giorni dall’operazione alla quale si riferiscono, mentre la registrazione deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo alla loro emissione. Viene abrogato, inoltre, l’obbligo di numerazione progressiva degli acquisti;introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.
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Gruppo IVA: l’associazione può esercitare l’opzione solo come controllante
Con Principio di diritto n. 4, pubblicato il 15 ottobre 2018, nella nuova Sezione dedicata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Gruppo IVA. In particolare, è stato precisato che il soggetto non costituito in forma societaria, come ad esempio un’associazione che svolge un’attività commerciale, non potrà esercitare l’opzione per il Gruppo IVA come controllata in quanto non sussiste il vincolo finanziario tra i vari soggetti (art. 70-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972). Un’associazione, infatti, non può essere inquadrata come controllata all’interno del gruppo IVA in quanto priva dell’assemblea ordinaria, organo che consente l’esercizio del controllo di diritto di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, C.c..Al contrario, può esercitare l’opzione per il Gruppo IVA l’associazione che svolge l’attività commerciale con il ruolo di controllante in quanto può eserciate il sopracitato controllo.
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Lavoratore reintegrato per la comunicazione tardiva del recesso dopo il superamento del comporto
Con l’Ordinanza n. 25535 del 12 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un’azienda, ha stabilito che il ritardo nella comunicazione del recesso e la concessione delle ferie sono elementi sintomatici della volontà della parte datoriale di proseguire il rapporto di lavoro dopo la scadenza del periodo di comporto.Di conseguenza scatta la reintegra del lavoratore, in quanto decorre troppo tempo dalla maturazione del periodo di recesso.
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Diritto di abitazione del convivente superstite: nessuna menzione nella dichiarazione di successione
Con Risposta 12 ottobre 2018, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto di abitazione a favore del convivente superstite, previsto dall’art. 1, comma 42, Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), secondo il quale in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo che va da due a cinque anni a seconda dei casi.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:lo status di convivente more uxorio può essere provato sulla base di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, qualora la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius;il diritto di abitazione del convivente superstite è riconducibile a un diritto personale di godimento e non a un diritto reale. Ciò implica che, il convivente, in assenza di una disposizione testamentaria, non assume la qualifica di legatario dell’immobile. Di conseguenza, il diritto di abitazione non può essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.
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La scissione parziale asimmetrica non proporzionale non è un’operazione abusiva: Interpello
Con Risposta 12 ottobre 2018, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla scissione parziale asimmetrica non proporzionale di una società immobiliare, in ordine alla presenza di eventuali profili di abuso del diritto. In particolare l’Agenza ha evidenziato che l’operazione di scissione parziale non proporzionale non costituisce un’operazione abusiva e non genera alcun vantaggio fiscale indebito né per le imposte dirette né per l’imposta di bollo.Nella fattispecie si tratta di una società che esercita attività immobiliare la cui compagine sociale è composta da quattro soci persone fisiche, ciascuno dei quali possiede la quota del 25%, che intende effettuare un’operazione di scissione a favore di quattro S.R.L. unipersonali di nuova costituzione, ciascuna della quali interamente partecipata da ogni socio. L’Agenzia ritiene che in linea di principio l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, sostenendo che i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa.
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Ricercatori residenti all’estero: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 33 dell’11 ottobre 2018, ha apportato ulteriori chiarimenti circa la disciplina dell’incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, di cui all’articolo 44 del DL n. 78/2010.Nel caso in specie, l’Agenzia dispone la non applicabilità dell’incentivo al lavoratore che trasferisce la residenza in Italia a distanza di due anni dall’inizio dell’attività lavorativa con l’azienda che lo ha assunto, per la quale aveva nel frattempo lavorato principalmente all’estero (salvo qualche mese in Italia, senza però trasferirvi la residenza).