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Diritto di abitazione del convivente superstite: nessuna menzione nella dichiarazione di successione
Con Risposta 12 ottobre 2018, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto di abitazione a favore del convivente superstite, previsto dall’art. 1, comma 42, Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), secondo il quale in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo che va da due a cinque anni a seconda dei casi.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:lo status di convivente more uxorio può essere provato sulla base di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, qualora la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius;il diritto di abitazione del convivente superstite è riconducibile a un diritto personale di godimento e non a un diritto reale. Ciò implica che, il convivente, in assenza di una disposizione testamentaria, non assume la qualifica di legatario dell’immobile. Di conseguenza, il diritto di abitazione non può essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.