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Datore che ha imposto il part-time condannato al versamento delle differenze retributive e al ripristino del rapporto
Con l’Ordinanza n. 27113 del 25 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che la parte datoriale, che ha imposto il lavoro a tempo parziale al dipendente, va condannata al versamento delle differenze retributive e al ripristino del rapporto full-time.Ma il datore condannato paga il corrispettivo per le ore in più rispetto all’illegittima riduzione dell’orario lavorativo senza gli straordinari: si può derogare alla condizionalità reciproca delle prestazioni soltanto in casi eccezionali previsti dalla legge o dal contratto collettivo, secondo cui c’è obbligo di retribuzione senza prestazione.
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Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione: Decreto Fiscale
Tra le novità introdotte dal Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019, si segnala la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, con possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, per le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, o maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.Il Decreto precisa che: il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 30 aprile 2019, indicando il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento;entro il 30 giugno 2019 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso il versamento delle rate (sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi nella misura del 2% annuo) va effettuato entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019;il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;a seguito della presentazione della domanda di definizione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: Decreto fiscale
Come noto, recentemente è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 119/2018 contenente ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria’, c.d. ‘Collegato alla Legge di Bilancio 2019’.In particolare, tra le misure previste, si segnala:la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24 ottobre 2018;la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio di cui agli artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data; il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.Le predette sanatorie sono perfezionate con il versamento delle somme in unica soluzione/prima rata entro i suddetti termini.
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Nel caso di mancato invio dei modelli DM 10 l’INPS può revocare gli sgravi senza spiegazione circa il mancato ottenimento del DURC
Con la sentenza n. 27108 del 25 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che lo stesso possa revocare gli sgravi all’azienda che ha omesso di inviare i Dm 10 relativi a due mensilità anche se nella nota di rettifica con cui recupera l’agevolazione non vengono segnalate in cosa consistono le irregolarità.La parte datoriale che ha omesso di inviare i modelli telematici all’INPS, pur avendo versato i contributi, non può ottenere il DURC e quindi anche i benefici.L’INPS non è tenuto infatti all’obbligo di segnalazione all’impresa circa l’impeditività dell’omissione quando le ha concesso un termine per mettersi in regola.Si legge nella sentenza che ‘è scorretta l’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge 296/96 quando si ritiene che l’omessa segnalazione delle irregolarità sussistenti precluda di per sé il recupero della differenza retributiva’.
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Si alla condanna del dirigente d’azienda per accesso abusivo a sistema informatico
Con la sentenza n. 48895 del 25 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un dirigente, conferma la condanna a otto mesi di reclusione inflitta allo stesso, reo di aver copiato al momento delle sue dimissioni, senza permesso, dati riservati del suo datore di lavoro.Nonostante la qualifica rivestita dal soggetto, quest’ultimo non gode di un accesso indiscriminato ai dati aziendali, compresi quelli coperti da segreto industriale.Si legge nella sentenza che ‘la preposizione a una branca o un settore autonomo dell’impresa non implica però necessariamente l’accesso indiscriminato a tutte le informazioni in possesso dell’imprenditore preponente, perché una compartimentazione dell’accesso informatico è pienamente compatibile, sul piano logico e giuridico, con il carattere settoriale della preposizione’.
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Illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di estromissione del lavoratore con più anzianità
Con la sentenza n. 27094 del 25 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un’impresa, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto nel caso di estromissione del lavoratore con maggiore carichi di famiglia e anzianità.Il provvedimento adottato è contrario ai principi di buona fede e correttezza pur se la scelta dell’impresa non possa essere sindacata dal giudice in termini di congruità e opportunità: scatta la reintegra del dipendente e il risarcimento a favore dello stesso.
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Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: Decreto Fiscale
Come noto, recentemente è stato pubblicato in G.U. il Decreto Fiscale Collegato alla Legge di Bilancio, 2019 contenente una serie di ‘disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria’. Tra le novità previste si segnala la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, tramite la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.Il Decreto precisa che:la definizione può avvenire solo per i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio;la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento tenendo conto anche del raddoppio dei termini;la definizione si perfeziona tramite il versamento delle imposte (autoliquidate nella dichiarazione) effettuato in un’unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Le somme dovute possono, infatti, essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione con eventuali crediti disponibili.
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Vendita ‘porta a porta’: sì all’invio telematico dei corrispettivi
Con Risposta 25 ottobre 2018, n, 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi stabilito dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.In particolare, l’amministrazione finanziaria ha precisato che la società istante (struttura composta da varie filiali distribuite sul territorio nazionale, ognuna delle quali si avvale di più venditori ‘porta a porta’ – ogni venditore, dotato di automezzo e GPS, registra le operazioni di fatturazione/incasso tramite computer e POS e inoltra i dati al punto vendita) può adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici. Il fatto che i diversi punti cassa siano mobili e non collocati all’interno del singolo punto vendita non costituisce motivo ostativo alla certificazione telematica dei corrispettivi in quanto il sistema descritto dalla società istante garantisce la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server-RT collegato ai vari punti cassa.
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Verifiche sull’esonero dal ticket NASPI in caso di licenziamento per fine cantiere
Con il Messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018, l’INPS esamina i casi di esonero dal versamento del contributo di licenziamento dovuto per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. In tali casi la legge prevede che la parte datoriale non sia obbligata al versamento del contributo dovuto pari al 41% del massimale mensile NASPI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.La parte datoriale dovrà produrre, dietro richiesta dell’INPS la lettera di assunzione (riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto) e la lettera di licenziamento, da cui risulta la motivazione ‘fine cantiere o completamento lavori’ e la data di cessazione del rapporto.
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Niente danno non patrimoniale per l’incidente occorso al dipendente
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale per l’incidente di cui è stato vittima, in quanto a tale riguardo lo stesso dipendente non ha mai dedotto nulla. Con l’Ordinanza n. 26996 del 24 ottobre 2018 viene confermato che, anche in presenza di lesioni di diritti inviolabili, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma lo stesso va allegato e provato dall’interessato anche mediante presunzioni semplici.