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Verifiche sull’esonero dal ticket NASPI in caso di licenziamento per fine cantiere
Con il Messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018, l’INPS esamina i casi di esonero dal versamento del contributo di licenziamento dovuto per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. In tali casi la legge prevede che la parte datoriale non sia obbligata al versamento del contributo dovuto pari al 41% del massimale mensile NASPI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.La parte datoriale dovrà produrre, dietro richiesta dell’INPS la lettera di assunzione (riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto) e la lettera di licenziamento, da cui risulta la motivazione ‘fine cantiere o completamento lavori’ e la data di cessazione del rapporto.