26/10/2018 – Nel caso di mancato invio dei modelli DM 10 l’INPS può revocare gli sgravi senza spiegazione circa il mancato ottenimento del DURC

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Nel caso di mancato invio dei modelli DM 10 l’INPS può revocare gli sgravi senza spiegazione circa il mancato ottenimento del DURC
Con la sentenza n. 27108 del 25 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che lo stesso possa revocare gli sgravi all’azienda che ha omesso di inviare i Dm 10 relativi a due mensilità anche se nella nota di rettifica con cui recupera l’agevolazione non vengono segnalate in cosa consistono le irregolarità.La parte datoriale che ha omesso di inviare i modelli telematici all’INPS, pur avendo versato i contributi, non può ottenere il DURC e quindi anche i benefici.L’INPS non è tenuto infatti all’obbligo di segnalazione all’impresa circa l’impeditività dell’omissione quando le ha concesso un termine per mettersi in regola.Si legge nella sentenza che ‘è scorretta l’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge 296/96 quando si ritiene che l’omessa segnalazione delle irregolarità sussistenti precluda di per sé il recupero della differenza retributiva’.

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