17/12/2018 – IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Scadenza: IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

Soggetti: Soggetti che effettuano la liquidazione mensile dell’IVA

Modalita’: Tramite modello di pagamento F24

17/12/2018 – ADDIZIONALI

Scadenza: ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

Soggetti: Datori di lavoro

2/11/2018 – Per la cessione del credito ecobonus non è sufficiente il rapporto di parentale: Interpello

SeacInfo Fiscale
Per la cessione del credito ecobonus non è sufficiente il rapporto di parentale: Interpello
Con Risposta 31 ottobre 2018, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.Nel documento si evidenzia che la Legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere tale credito:ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;alle banche, e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.In particolare l’Agenzia ha precisato che per soggetti privati cessionari si intendono i fornitori dei lavori o altri soggetti sempreché risultino collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, pertanto tale collegamento non si rileva in presenza di un mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese ed il cessionario.Nella fattispecie si tratta di un figlio che ha intenzione di acquistare, a titolo gratuito dal padre il credito, corrispondente alla detrazione IRPEF relativa a spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio in comproprietà tra il padre e lo zio, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che compongono detto edificio. Il figlio, pertanto, non risulta collegato ad alcun rapporto che ha dato origine alla detrazione del padre, non essendo né comproprietario delle singole unità immobiliari, né proprietario di altre unità dello stesso edificio.

17/12/2018 – RITENUTE

Scadenza: RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

2/11/2018 – Nuovi chiarimenti sul regime del Gruppo IVA: Circolare

SeacInfo Fiscale
Nuovi chiarimenti sul regime del Gruppo IVA: Circolare
Con Circolare 31 ottobre 2018, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis, D.P.R. n. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.In particolare, tra gli aspetti trattati, si segnalano i seguenti:i requisiti soggettivi per la costituzione di un Gruppo IVA. L’art. 70 bis, D.P.R. n. 633/1972 riserva la costituzione di un Gruppo IVA ai soggetti passivi d’imposta di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. A tal riguardo il documento precisa che alle holding gestorie o miste è consentita la partecipazione ad un Gruppo IVA, in quanto soggetti passivi d’imposta, mentre non possono partecipare le holding pure o statiche;l’adesione secondo il principio ‘all in, all out’, in base al quale una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo;la possibilità, mediante un interpello probatorio, di dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti;il Gruppo IVA e la disciplina dello split payment. Poiché i soggetti partecipanti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’IVA, l’Agenzia è del parere che qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trovi applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.L’Agenzia ricorda, inoltre, che per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre 2018. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019.

31/10/2018 – Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: invio delle istanze per il 2018

SeacInfo Amministrazione del personale
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: invio delle istanze per il 2018
Il Ministero del Lavoro ricorda, tramite il proprio portale, che dal 30 novembre 2018 al 10 dicembre 2018 è possibile inviare le istanze di decontribuzione, a valere sul fondo 2018, per i contratti di solidarietà industriali di tipo A, stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017.Le istanze devono essere presentate a mezzo Pec agli indirizzi sgravicds@pec.lavoro.gov.it e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it.Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.

31/10/2018 – Distacco fittizio: obblighi di prevenzione e protezione sia in capo al distaccante che al distaccatario

SeacInfo Amministrazione del personale
Distacco fittizio: obblighi di prevenzione e protezione sia in capo al distaccante che al distaccatario
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 49593 del 30 ottobre 2018, ha confermato la condanna per omicidio colposo e lesioni personali inflitta ad alcuni imputati a causa di un incidente sul lavoro, nel quale hanno perso la vita tre lavoratori impegnati nella realizzazione di un tratto autostradale.Nell’ipotesi di distacco fittizio di lavoratori realizzatosi al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 gravano sia sul distaccante che sul distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione, ragion per cui entrambi sono chiamati a rispondere dei reati di omicidio colposo e lesioni personali.

31/10/2018 – Il modello 770 non è sufficiente da solo a dimostrare l’omesso versamento delle ritenute

SeacInfo Amministrazione del personale
Il modello 770 non è sufficiente da solo a dimostrare l’omesso versamento delle ritenute
Con la Sentenza n. 49705 del 30 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquisizione del modello 770 da sola non è sufficiente a integrare il reato di omesso versamento di ritenute; è necessaria la presenza di indizi gravi, univoci e concordanti per integrare il reato in questione.A tal fine non basta l’accordo sul piano di rientro col fisco, in quanto concordato dal manager in qualità di legale rappresentante della società e non quale persona fisica.Si legge nella sentenza che ‘se è ben vero che la presentazione del modello 770 può costituire mero indizio del rilascio delle certificazioni ai sostituiti che necessita di essere valutato, è altrettanto vero che, ai fini della prova, occorrono più indizi gravi, univoci e concordanti, valutati nel loro insieme unitario’.

31/10/2018 – Codici tributo per i crediti di imposta del settore cinematografico e audiovisivo: Risoluzione

SeacInfo Fiscale
Codici tributo per i crediti di imposta del settore cinematografico e audiovisivo: Risoluzione
Con Risoluzione 30 ottobre 2018, n. 81, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico a dell’audiovisivo.L’Agenzia evidenzia che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.Si elencano i nuovi codici tributo istituiti con la sopra citata Risoluzione:’6883′-TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Art. 15 legge n. 220/2016; ‘6884’-TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Art. 15 – legge n. 220/2016; ‘6885’-TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Art. 16 – legge n. 220/2016; ‘6886’-TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 17, comma 1 – legge n. 220/2016; ‘6887’-TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Art. 18 – legge n. 220/2016′; ‘6888’-TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Art. 19 – legge n. 220/2016′; ‘6889’-TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Art. 20 legge n. 220/2016′. L’istituzione dei nuovi codici tributo, che saranno utilizzabili a partire dal 7 novembre 2018, ha portato alla soppressione dei codici tributo ‘6823’, ‘6824’, ‘6826’, ‘6827’, ‘6828’, ‘6851’, ‘6852’, ‘6853’ e ‘6854’.

31/10/2018 – Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale: Interpello

SeacInfo Fiscale
Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale: Interpello
Con Risposta 30 ottobre 2018, n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la società in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione emesse dai creditori per recuperare l’IVA relativa al credito oggetto di falcidia, è obbligata ad annotarle nei registri IVA ma non anche a versare all’Erario l’IVA oggetto di rettifica. Il documento di prassi, ribadendo quanto disposto con Risoluzione n. 161/2001, precisa, infatti, che ‘essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.’