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Nuovi chiarimenti sul regime del Gruppo IVA: Circolare
Con Circolare 31 ottobre 2018, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis, D.P.R. n. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.In particolare, tra gli aspetti trattati, si segnalano i seguenti:i requisiti soggettivi per la costituzione di un Gruppo IVA. L’art. 70 bis, D.P.R. n. 633/1972 riserva la costituzione di un Gruppo IVA ai soggetti passivi d’imposta di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. A tal riguardo il documento precisa che alle holding gestorie o miste è consentita la partecipazione ad un Gruppo IVA, in quanto soggetti passivi d’imposta, mentre non possono partecipare le holding pure o statiche;l’adesione secondo il principio ‘all in, all out’, in base al quale una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo;la possibilità, mediante un interpello probatorio, di dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti;il Gruppo IVA e la disciplina dello split payment. Poiché i soggetti partecipanti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’IVA, l’Agenzia è del parere che qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trovi applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.L’Agenzia ricorda, inoltre, che per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre 2018. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019.