SeacInfo Amministrazione del personale
Distacco fittizio: obblighi di prevenzione e protezione sia in capo al distaccante che al distaccatario
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 49593 del 30 ottobre 2018, ha confermato la condanna per omicidio colposo e lesioni personali inflitta ad alcuni imputati a causa di un incidente sul lavoro, nel quale hanno perso la vita tre lavoratori impegnati nella realizzazione di un tratto autostradale.Nell’ipotesi di distacco fittizio di lavoratori realizzatosi al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 gravano sia sul distaccante che sul distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione, ragion per cui entrambi sono chiamati a rispondere dei reati di omicidio colposo e lesioni personali.