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Codici tributo per i crediti di imposta del settore cinematografico e audiovisivo: Risoluzione
Con Risoluzione 30 ottobre 2018, n. 81, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico a dell’audiovisivo.L’Agenzia evidenzia che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.Si elencano i nuovi codici tributo istituiti con la sopra citata Risoluzione:’6883′-TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE Art. 15 legge n. 220/2016; ‘6884’-TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB Art. 15 – legge n. 220/2016; ‘6885’-TAX CREDIT DISTRIBUZIONE Art. 16 – legge n. 220/2016; ‘6886’-TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE Art. 17, comma 1 – legge n. 220/2016; ‘6887’-TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA Art. 18 – legge n. 220/2016′; ‘6888’-TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI Art. 19 – legge n. 220/2016′; ‘6889’-TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI Art. 20 legge n. 220/2016′. L’istituzione dei nuovi codici tributo, che saranno utilizzabili a partire dal 7 novembre 2018, ha portato alla soppressione dei codici tributo ‘6823’, ‘6824’, ‘6826’, ‘6827’, ‘6828’, ‘6851’, ‘6852’, ‘6853’ e ‘6854’.