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Decreto Flussi 2018: il Ministero precisa termini e modalità di presentazione delle istanze
Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017, recante ‘Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018’, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 35/167 del 17 gennaio 2018 con la quale recepisce detto decreto e precisa le modalità di presentazione delle istanze telematiche e la decorrenza dei termini.Nel particolare, i termini di presentazione delle domande decorronodalle ore 9.00 del 18 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, per le istanze per lavoratori addetti a lavoro non stagionale o autonomo;dalle ore 9.00 del 24 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, per le istanze per lavoratori addetti a lavoro stagionale.
Scadenza: ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
Soggetti: Datori di lavoro
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Applicabilità del ‘reverse charge’ in materia di Depositi IVA: Risoluzione
Con Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di Depositi IVA, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dalle relative disposizioni attuative contenute nel D.M. 23 febbraio 2017.In particolare, l’Agenzia, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 4 del DM 23 febbraio 2017, ha chiarito che nel caso di immissione in libera pratica dei beni nel Deposito, il soggetto che estrae i beni può applicare il ‘reverse charge’ senza aver prestato la garanzia “in uscita” di cui all’art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993 nei casi in cui:possieda i requisiti di affidabilità indicati nell’art. 2, comma 1, del citato D.M;rientri tra i soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b).
Scadenza: RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
Versamento: Mod. F24
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Chiarimenti sulla Detrazione IVA: Circolare Agenzia delle Entrate
Con Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017. In particolare l’Agenzia (richiamando la normativa comunitaria in tema di detrazione) chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:esigibilità dell’imposta;possesso della fattura;ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile).Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d’anno l’Agenzia specifica che:fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie. Sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti del contribuente che, avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.
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L’informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro non necessariamente impartita dal RSPP
Con l’Interpello n. 2/2017, pubblicato il 16 gennaio 2018, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in seguito all’istanza avanzata dall’Unione Generale del Lavoro(UGL) ha fornito risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione (definita dal D.Lg 81/2008) sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).Attraverso un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del D.Lgs 81/2008, la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del datore di lavoro la decisione in merito a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
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Condanna del datore che non risponde a mezzo Pec alla richiesta di documenti dell’Ispettorato del Lavoro
Con la Sentenza n. 1561 del 16 gennaio 2018 la Corte di Cassazione condanna, quale contravvenzione ex art articolo 4, comma 7 della Legge n. 628/1961, la condotta del legale rappresentante di una società cooperativa di produzione e lavoro che aveva omesso di rispondere via Pec ad una richiesta di documenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro.Nella pronuncia in esame si definisce quale ‘legalmente data’ la richiesta di informazioni inviata via Pec alla Società, ‘essendo un mezzo legale di comunicazione per le Società che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante’.
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Licenziato il dipendente adibito a mansioni inferiori per l’assenza dopo la diffida al datore
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente adibito a mansioni inferiori, che si assenta per più giorni dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore, in quanto il rifiuto completo della prestazione può essere giustificato soltanto in caso di inadempimento totale da parte dell’imprenditore. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, ha chiarito che ove il datore assolva a tutti gli altri obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa e l’assicurazione del posto di lavoro, non trova applicazione l’art. 1460 c.c. in tema di eccezione d’inadempimento.
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Ammesso il distacco del lavoratore apprendista
In materia di distacco, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che deve considerarsi legittimo, alla luce della richiesta di parere formulata dall’ITL Udine-Pordenone con nota prot. N. 29837 del 19 dicembre 2017, l’utilizzo del contratto di apprendistato in distacco.Nello specifico l’INL, con Circolare del 12 gennaio 2018, ha precisato che ai fini della legittimità dell’istituto del distacco in presenza di contratto di apprendistato, è necessario che sussista sempre:l’interesse del distaccante;l’espressa previsione del distacco nel piano formativo e la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione del DDL.
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Addizionale amianto: pubblicato il decreto
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato nella sezione ‘Pubblicità legale’ del proprio sito internet, il Decreto Interministeriale 7 dicembre 2017 con il quale conferma per l’anno 2017 nella misura dell’1,29% l’aliquota addizionale sui premi versati dalle imprese a finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto.