17/1/2018 – Licenziato il dipendente adibito a mansioni inferiori per l’assenza dopo la diffida al datore

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Licenziato il dipendente adibito a mansioni inferiori per l’assenza dopo la diffida al datore
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente adibito a mansioni inferiori, che si assenta per più giorni dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore, in quanto il rifiuto completo della prestazione può essere giustificato soltanto in caso di inadempimento totale da parte dell’imprenditore. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, ha chiarito che ove il datore assolva a tutti gli altri obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa e l’assicurazione del posto di lavoro, non trova applicazione l’art. 1460 c.c. in tema di eccezione d’inadempimento.

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