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Anche la contabilità presso terzi prevede il versamento dell’IVA entro i termini di legge: Ordinanza
Con Ordinanza 7 novembre 2018, n. 28350, la Corte di Cassazione ha precisato che l’IVA va sempre versata entro i termini di legge, ovvero entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, anche nel caso in cui il contribuente abbia optato per la tenuta della contabilità presso terzi.In particolare la Suprema Corte evidenzia che ‘in materia di IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta’. Pertanto, la Corte di Cassazione sostiene che non vi sia ragione di ritenere che ad un diverso metodo di calcolo dell’imposta possa corrispondere anche un diverso termine per il suo versamento.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: Decreto fiscale
Tra le misure previste dal Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019, è stata riproposta la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. In particolare, la domanda di definizione agevolata può provenire dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione.La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.Inoltre, va tenuto presente che:la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. In caso di importi superiori a euro 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali;sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97;in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
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Responsabilità del datore per l’incidente all’operaio addetto ad una nuova lavorazione
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la condanna per lesioni personali del datore di lavoro, titolare della delega alla sicurezza e igiene sul lavoro, per l’incidente occorso all’operaio inesperto adibito per la prima volta ad una nuova lavorazione, a nulla rilevando il fatto che nei giorni precedenti l’infortunio siano state effettuate delle esercitazioni a freddo. Con la Sentenza n. 50000 del 6 novembre 2018 viene precisato che, pur nell’impossibilità di creare un ambiente lavorativo a rischio zero, ai sensi dell’art. 2087 c.c. spetta al datore la predisposizione di tutte le misure idonee per la prevenzione dei rischi tecnici rispetto alla specifica attività posta in essere e la sorveglianza sulla loro adozione.
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Legittimo il periodo di prova anche nel caso di più contratti a termine con l’azienda
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28552 del 6 novembre 2018, respingendo il ricorso di una lavoratrice, ha statuito che la presenza di precedenti contratti a tempo determinato intercorsi tra quest’ultima e l’azienda non sono di ostacolo alla validità del periodo di prova inserito nel successivo contratto a tempo indeterminato. È legittimo dunque il recesso dell’azienda, intervenuto dopo il superamento del limite massimo di malattia consentito durante il periodo di prova.Secondo la Corte risulta legittima l’apposizione del patto di prova inserito nel successivo contratto ‘anche in caso di reiterazione di più contratti aventi ad oggetto le stesse mansioni, purché sia funzionale all’imprenditore per verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore (
), elementi suscettibili di modificarsi nel tempo (
)’.
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Demansionamento del lavoratore assegnato a nuovi incarichi a danno della professionalità
Con l’Ordinanza n. 28240 del 6 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha confermato il demansionamento subito da un dipendente, precedentemente adibito all’aggiornamento di censimenti e inventari dell’archivio aziendale e successivamente assegnato al ruolo di operatore di sportello.È illegittimo in questo caso l’esercizio dello ius variandi da parte dell’azienda. Infatti ‘il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta (
) dovendo, per contro, procedere a una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare il livello professionale acquisito (
)’.
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Sospensione contributiva per il sisma a Ischia del 21 agosto 2017: istruzioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 105 del 6 novembre 2018, fornisce indicazioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 ed il 31 dicembre 2020, a seguito del sisma che si è verificato il 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.L’Istituto precisa che, per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati devono inviare un’apposita domanda alla Struttura INPS competente, utilizzando il modello ‘SC93’ disponibile sul portale INPS.
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Tassonomia XBRL 2018: pubblicata la versione per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018
Recentemente, XBRL Italia ha pubblicato sul proprio sito internet la nuova Tassonomia ‘PCI2018-11-04’ dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del Codice Civile e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991.Tra le novità rispetto alla versione precedente si segnala:la ristrutturazione della sezione ‘Nota integrativa, parte iniziale’, suddividendola in una serie di sottocampi testuali intestati per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave, quali: l’indicazione dei principi di redazione, la disclosure richiesta in caso di deroghe eccezionali, l’informativa richiesta dall’Oic 29 in caso di cambiamento dei principi contabili e di correzione di errori rilevanti, l’informativa in merito alle problematiche di comparabilità e adattamento rispetto alle voci dell’esercizio, l’illustrazione dei criteri di valutazione applicati, nonché un campo residuale per le altre informazioni di carattere generale richieste dalla legge o dai principi contabili;la creazione, nella sezione ‘Nota integrativa, altre informazioni’ di una sottosezione dedicata alle cooperative denominata ‘Informazioni relative alle cooperative’.La nuova tassonomia si applica obbligatoriamente ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, con facoltà di applicazione anticipata.
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Disponibili i modelli per aderire alla definizione agevolata 2018: Comunicato
Con Comunicato stampa 6 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono stati pubblicati sul sito internet (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, c.d. rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal D.L. n. 119/2018.In particolare, sono già disponibili sul portale nella Sezione dedicata alla definizione agevolata 2018 e presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:il modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;il modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.La domanda di adesione (DA-2018 o DA-2018-D) dovrà essere presentata, unitamente alla copia del documento di identità, entro il 30 aprile 2019, compilata in ogni sua parte. Inoltre, l’Agenzia precisa che la domanda potrà:essere consegnata presso gli Sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) oppureessere trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente.
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Non ha diritto a un compenso ulteriore l’amministratore che attua specifiche misure anti crisi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28148 del 5 novembre 2018, respingendo il ricorso di un amministratore, ha stabilito che lo stesso non ha diritto a un compenso ulteriore nel caso in cui abbia realizzato azioni specifiche volte ad evitare la crisi dell’impresa.In particolare il ricorso dell’amministratore al credito bancario e la redazione di un piano industriale sono entrambe attività rientranti nel compenso ordinario e che quindi non danno diritto a una retribuzione ulteriore.La Cassazione precisa che ‘l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto a una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni (
) esulino dal normale rapporto di amministrazione (
)’.
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Il cocoprò impiegato senza progetto è un vero e proprio dipendente
Con l’Ordinanza n. 28156 del 5 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che il cocoprò utilizzato senza un vero progetto è un vero e proprio dipendente anche se in precedenza lo stesso era un cococò.La mancata considerazione della data di inizio dei rapporti non esclude la configurazione della subordinazione, mediante verifica circa gli obblighi concretamente imposti ai dipendenti; scatta dunque il recupero dei contributi e l’irrogazione delle sanzioni.Si legge nel provvedimento che ‘la collaborazione coordinata e continuativa instaurata senza il progetto specifico si converte in modo automatico in subordinazione a tempo indeterminato e non c’è bisogno di accertare le modalità con le quali il rapporto si è applicato’.