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Definizione agevolata delle controversie tributarie: Decreto fiscale
Tra le misure previste dal Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019, è stata riproposta la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. In particolare, la domanda di definizione agevolata può provenire dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o da chi ne ha la legittimazione.La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.Inoltre, va tenuto presente che:la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. In caso di importi superiori a euro 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali;sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97;in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.