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Non ha diritto a un compenso ulteriore l’amministratore che attua specifiche misure anti crisi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28148 del 5 novembre 2018, respingendo il ricorso di un amministratore, ha stabilito che lo stesso non ha diritto a un compenso ulteriore nel caso in cui abbia realizzato azioni specifiche volte ad evitare la crisi dell’impresa.In particolare il ricorso dell’amministratore al credito bancario e la redazione di un piano industriale sono entrambe attività rientranti nel compenso ordinario e che quindi non danno diritto a una retribuzione ulteriore.La Cassazione precisa che ‘l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto a una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni (
) esulino dal normale rapporto di amministrazione (
)’.