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Aliquota IVA per lettura dei contatori nei condomini: Interpello
Con Risposta ad interpello 3 giugno 2020, n. 163, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile al servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all’interno del condominio.Secondo il documento di prassi:il mero servizio di rilievo dei consumi effettuato dalla ditta non è una ‘prestazione accessoria’ e non può fruire dell’aliquota agevolata del 10% e va quindi assoggettato a quella del 22%;è possibile invece assoggettare al 10% il servizio di installazione dei contabilizzatori di calore con la relativa lettura o il servizio di sola lettura degli apparecchi installati dalla società istante o da altre ditte, solo se è stato stipulato un ‘contratto di Servizio Energia’, tipologia di contratto che preveda espressamente anche la lettura dei contabilizzatori di calore.
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Riduzione aliquota IVA per importazione beni anti Covid-19: Agenzia delle Dogane
Con Circolare 30 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in relazione all’articolo 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia (5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti fino al 31.12.2020) ha chiarito che:la disposizione decorre dal 19 maggio 2020, e non vi sono presupposti per l’applicazione retroattiva;l’elencazione dei beni fornita dal citato art. 124, comma 1 è tassativa, e vi sono riportate soltanto le mascherine ‘chirurgiche’ e le ‘mascherine Ffp2 e Ffp3’. Sono pertanto escluse le mascherine ‘generiche’, le quali, per essere commercializzate, devono comunque soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020, n. 107886.Il documento di prassi ricorda che l’aliquota del 5%, nonché l’esenzione fino al 31.12.2020, sono applicabili, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 69, D.P.R. n.633/1972, anche alle importazioni di tali beni. Infine, è riportata l’esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1, D.L. n. 34/2020.
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Emergenza Coronavirus: NASpI per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto
I lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto previsto dall’art. 46 del DL n. 18/2020, cd. ‘Decreto Cura Italia’ (prorogato dall’art. 80 del DL n. 34/2020, cd. ‘Decreto Rilancio’), possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.È quanto ha chiarito l’INPS, con Messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, precisando che l’erogazione sarà effettuata da parte dell’Istituto stesso con riserva di ripetizione di quanto erogato qualora il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro o, a seguito di revoca del recesso da parte del datore di lavoro, dovesse avere accesso ai trattamenti di integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.
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Bonus 600 euro: erogazione automatica per aprile
Alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, l’INPS, con la Circolare n. 66 del 29 maggio 2020, fornisce istruzioni amministrative riguardanti la proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito previste dal DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per fronteggiare la situazione di emergenza da Coronavirus.In particolare, per chi ha già percepito l’indennità nel mese di marzo, è prevista l’automatica erogazione dello stesso contributo anche per il mese di aprile, senza la necessità di presentare una nuova domanda.Tale automatismo è applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori: co.co.co e professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO (artigiani e commercianti); lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2019; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019.
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Indennità Covid-19: gestione delle domande respinte e dei riesami
Con Messaggio 1° giugno 2020, n. 2263, l’INPS, a conclusione delle istruttorie amministrative, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione e ai riesami delle domande per l’indennità Covid-19 di 600 euro, introdotta dal D.L. n. 18/2020 in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi danneggiati dall’emergenza sanitaria, riguardanti il mese di marzo 2020 e respinte dall’Istituto.In particolare nel messaggio INPS chiarisce aspetti in merito a:i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità;le modalità e i termini per proporre un’istanza di riesame;le principali istruzioni che le strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami;la rinuncia e la variazione di IBAN;il riesame d’ufficio delle domande di specifiche categorie di lavoratori.
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Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 1° giugno 2020, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di un’interfaccia elettronica (art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019).In particolare, il documento di prassi ha chiarito che: con riguardo ai soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti privi di stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione di cui art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019, necessita dell’identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972), ovvero della nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972); per i soggetti non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale;il mancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo (gestore del mercato digitale) sia considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore;se per problemi tecnici ed operativi, inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data di emanazione della presente Circolare (1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, D.L. n. 34/2019 (responsabilità d’imposta del soggetto passivo).
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Istruzioni per il versamento IMU e nuovo codice tributo: Risoluzione
Con Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’IMU tramite i modelli ‘F24’ e ‘F24 Enti pubblici’ e istituito il nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.Richiamate le modalità di versamento individuate con Provvedimento 26 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo dei codici tributo già istituiti con Risoluzione n. 35/2012 e con Risoluzione n. 33/2013.Per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019), è stato istituito il seguente codice tributo: ‘3939’ denominato ‘IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE’.
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Cancellazione versamenti IRAP anche per soggetti con esercizio ‘a cavallo’
Con Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IRAP, contenute nell’art. 24, D.L. n. 34/2020, con specifico riferimento ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, c.d. esercizio ‘a cavallo’. Il D.L. n. 34/2020 ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento:del saldo IRAP dovuto per il 2019 (rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti 2019);della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.L’Agenzia conferma che tali previsioni si applicano anche ai soggetti con esercizio ‘a cavallo’, considerando le peculiarità e i termini di versamento indicati nell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001: saldo periodo precedente e prima rata di acconto versamenti entro ‘l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta’;seconda rata di acconto entro ‘l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta’.L’Agenzia sottolinea la rilevanza di individuare il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e riporta alcune esemplificazioni.
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Chiarimenti in materia di riscossione: FAQ Agenzia Entrate – Riscossione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono stati forniti dei chiarimenti con delle FAQ in relazione alle disposizioni contenute nel c.d. ‘Decreto Rilancio’ in materia di riscossione. Le precisazioni attengono: alla sospensione dei versamenti delle somme dovute con riferimento:a cartelle di pagamento/avvisi di accertamento, etc.;alla c.d. ‘rottamazione dei ruoli’ e al c.d. ‘saldo e stralcio’; alla temporanea inapplicabilità della sospensione dei pagamenti da parte della P.A. nei confronti di soggetti che risultano inadempienti nel versamento di somme iscritte a ruolo superiore ad euro 5.000.
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Indicazioni INPS sulle indennità spettanti ad alcune tipologie di lavoratori danneggiati dal Coronavirus
L’INPS ha emanato la Circolare n. 67 in data 29 maggio 2020 con la quale, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 34/2020 (cd. ‘Decreto Rilancio’), fornisce alcune indicazioni operative e i necessari chiarimenti amministrativi circa le indennità a sostegno del reddito in favore deilavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte per il mese di marzo 2020 dal Decreto 30 aprile 2020, n. 10 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, e prorogate anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dal Decreto Rilancio.