3/6/2020 – Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle Entrate

SeacInfo Fiscale
Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 1° giugno 2020, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di un’interfaccia elettronica (art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019).In particolare, il documento di prassi ha chiarito che: con riguardo ai soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti privi di stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione di cui art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019, necessita dell’identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972), ovvero della nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972); per i soggetti non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale;il mancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo (gestore del mercato digitale) sia considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore;se per problemi tecnici ed operativi, inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data di emanazione della presente Circolare (1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, D.L. n. 34/2019 (responsabilità d’imposta del soggetto passivo).

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