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Riduzione aliquota IVA per importazione beni anti Covid-19: Agenzia delle Dogane
Con Circolare 30 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in relazione all’articolo 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia (5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti fino al 31.12.2020) ha chiarito che:la disposizione decorre dal 19 maggio 2020, e non vi sono presupposti per l’applicazione retroattiva;l’elencazione dei beni fornita dal citato art. 124, comma 1 è tassativa, e vi sono riportate soltanto le mascherine ‘chirurgiche’ e le ‘mascherine Ffp2 e Ffp3’. Sono pertanto escluse le mascherine ‘generiche’, le quali, per essere commercializzate, devono comunque soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020, n. 107886.Il documento di prassi ricorda che l’aliquota del 5%, nonché l’esenzione fino al 31.12.2020, sono applicabili, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 69, D.P.R. n.633/1972, anche alle importazioni di tali beni. Infine, è riportata l’esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1, D.L. n. 34/2020.