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Emersione lavoro nero dopo il Decreto Rilancio: istruzioni operative
Al fine di favorire l’emersione del lavoro nero, l’articolo 103 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha previsto la possibilità per il datore di presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. In riferimento al suddetto articolo sono state fornite le istruzioni operative: dall’Agenzia delle Entrate che, per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, ha istituito con la Risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020, i codici tributo: ‘REDT’ denominato ‘Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020’; ‘RECT’ denominato ‘Cittadini stranieri contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020’ e ha fornito altresì le istruzioni per compilare il suddetto modello F24;dall’INPS che, con la Circolare n. 68 del 31 maggio 2020, ha fornito le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda e le indicazioni sui destinatari e requisiti reddituali, nonché sul contenuto della domanda e sulla procedura di emersione;dal Ministero dell’Interno che, con Circolare del 30 maggio 2020, ha precisato i soggetti interessati, i settori di attività, i termini e le modalità di presentazione delle istanze e di pagamento del contributo forfettario;dal Ministero dell’Interno, che, con Decreto del 27 maggio 2020, ha regolato le modalità di presentazione dell’istanza allo Sportello unico per l’immigrazione (per i cittadini extracomunitari) e all’INPS (per i cittadini italiani e dell’Unione europea), le modalità di presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo, con l’indicazione dei settori di attività, del contenuto delle domande e della procedura per il versamento dei contributi forfettari.
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Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio: Accordo sulla bilateralità
In data 26 maggio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo in materia di bilateralità per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio.In particolare, l’Accordo interviene in meritoal contributo di solidarietà, volto a sostenere i lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali; al contributo in favore di salute e sicurezza, volto a concorrere ai costi per la realizzazione degli obiettivi definiti nel Protocollo del 24 aprile 2020 e nell’Accordo Confcommercio del 18 maggio 2020.
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Il certificato di invalidità è sufficiente per poter beneficiare dell’IVA ridotta sul veicolo
Con Risposta ad Interpello 29 maggio 2020, n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale dell’IVA ridotta sull’acquisto di un veicolo destinato al servizio di un soggetto invalido.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che può essere applicata l’aliquota IVA ridotta al 4% al veicolo acquistato dal genitore del figlio minore con grave disabilità psichica, anche nel caso in cui il possesso dei requisiti per usufruire di tale agevolazione fiscale è certificato dal verbale di accertamento dell’invalidità del minore e non da quello di accertamento dell’handicap.In merito, l’Agenzia sottolinea che, nel documento di accertamento dell’handicap, i benefici fiscali possono essere indicati soltanto per le persone che hanno gravi difficoltà motorie e, quindi, diverse da quelle psichiche.
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Niente richiesta di rimborso del credito IVA per le società con stabile organizzazione
Con Risposta 29 maggio 2020, n. 160, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di rimborso del credito IVA, disciplinata dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, il quale (come sottolineato dalla stessa Agenzia) contiene un’elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell’imposta, emergente dalla dichiarazione annuale al di fuori dei quali, tale credito, deve necessariamente essere riportato in detrazione o utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta successivo. In particolare, l’Agenzia sottolinea come il presupposto di cui alla lett. e), art. 30, Legge IVA, opera qualora il contribuente si trovi ‘nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17’ del medesimo decreto IVA, il quale fa riferimento, a sua volta, ai ‘soggetti non residenti e senza stabile organizzazione’ che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.Pertanto, per espressa previsione normativa, alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA (sulla base del presupposto del citato art. 30, lett. e), D.P.R. n. 633/1972) perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Nel caso di specie, la stabile organizzazione assolve l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia. Detta attività, pertanto, rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e, quindi, non può considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse. Di conseguenza, la stabile organizzazione, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto previsto per richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.
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Emergenza Coronavirus: prorogato all’8 giugno 2020 il termine di conclusione della Campagna RED
Con Messaggio n. 2232 del 28 maggio 2020, l’INPS ha ulteriormente prorogato all’8 giugno 2020 il termine di conclusione delle Campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già precedentemente differito al 18 maggio 2020.Alla luce di tale proroga, l’Istituto ha chiarito che fino alla data dell’8 giugno 2020, per la presentazione dei Modelli RED, ACC.AS/PS, ICLAV e ICRIC frequenza, il cittadino potrà continuare ad avvalersi del Contact Center integrato INPS, dei servizi online ‘RED semplificato’ e ‘Dichiarazioni di responsabilità’, delle Strutture territoriali dell’Istituto.
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Precisazioni CNCE sulle condizioni per sospensione versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020
La CNCE, con Comunicazione del 27 maggio 2020, interviene in riferimento alle dilazioni di pagamento di cui all’Accordo delle Parti sociali del 23 marzo 2020 e in seguito alla Comunicazione CNCE n. 715 del 17 aprile 2020, a precisare che in via eccezionale, le Casse Edili/Edilcasse potranno autorizzare le suddette dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:l’impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti (salvo il periodo di sospensione);nel caso di richiesta e concessione delle dilazioni in 4 rate, la prima rata (pari al 30% del totale) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2020, le restanti 3 rate, di pari importo, fino alla concorrenza del totale dovuto, dovranno essere versate, rispettivamente, entro la fine dei successivi tre mesi; dovrà essere garantito il pagamento ai lavoratori della cartella di GNF prevista per luglio, secondo i tempi contrattualmente previsti; nel caso di mancato pagamento della prima rata, la Cassa dovrà attivarsi immediatamente nel recupero di quanto dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le procedure della responsabilità in solido.
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Sospensione adempimenti e versamenti dopo il Decreto Rilancio: istruzioni operative INPS
Alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con successive modifiche ed integrazioni, e dal DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) alle norme sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi introdotte nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS interviene, con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, a fornire le indicazioni in merito e altresì le istruzioni operative riguardanti gli obblighi previdenziali per le diverse Gestioni interessate. Si segnalano, in particolare, le indicazioni fornite sulle modalità di sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi con riferimento alle aziende con dipendenti e alle aziende agricole assuntrici di manodopera.
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Indennità lavoratori domestici: ulteriori chiarimenti INPS
Con Circolare n. 65 del 28 maggio 2020, l’INPS ha riepilogato i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità di 500 euro prevista per i lavoratori domestici (art. 85 del DL n. 34/2020) e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, evidenziando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.In particolare, l’Istituto ha precisato che la suddetta indennità per i lavoratori domestici non è cumulabile né con le indennità COVID-19 di cui al DL n. 18/2020 (cd. ‘Decreto Cura Italia’), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, né con quelle introdotte per i mesi di aprile e maggio dal DL n. 34/2020 (cd. ‘Decreto Rilancio’).
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Prestiti INPS 2020: chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande
In data 1° maggio 2020 è entrato in vigore il nuovo ‘Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Magistrale ex ENAM’. Con Circolare n. 62 del 27 maggio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di piccolo prestito e di prestito pluriennale da parte degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché della domanda di prestito small da parte degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM, previste dal suddetto nuovo regolamento.
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Ripresa versamenti contributi previdenziali per lavoratori autonomi: chiarimenti INPS
Con Circolare 28 maggio 2020, n. 64, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle fattispecie di sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 disposta da vari provvedimenti legislativi.In particolare, l’art. 18, D.L. n. 23/2020, commi 1 e 2, ha sospeso, per i mesi di aprile e maggio, i termini dei versamenti contributivi per gli esercenti attività d’impresa arte o professione:con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nello Stato;con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.Ai sensi del successivo comma 5, la sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la relativa attività in data successiva al 31 marzo 2019.Come precisato dall’INPS, il termine per la ripresa di tali versamenti, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata, ad opera dell’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020, al 16 settembre 2020. Ne consegue che la prima rata dei contributi fissi per artigiani e commercianti dovrà essere corrisposta entro il 16 settembre 2020.