1/6/2020 – Niente richiesta di rimborso del credito IVA per le società con stabile organizzazione

SeacInfo Fiscale
Niente richiesta di rimborso del credito IVA per le società con stabile organizzazione
Con Risposta 29 maggio 2020, n. 160, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di rimborso del credito IVA, disciplinata dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, il quale (come sottolineato dalla stessa Agenzia) contiene un’elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell’imposta, emergente dalla dichiarazione annuale al di fuori dei quali, tale credito, deve necessariamente essere riportato in detrazione o utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta successivo. In particolare, l’Agenzia sottolinea come il presupposto di cui alla lett. e), art. 30, Legge IVA, opera qualora il contribuente si trovi ‘nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17’ del medesimo decreto IVA, il quale fa riferimento, a sua volta, ai ‘soggetti non residenti e senza stabile organizzazione’ che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.Pertanto, per espressa previsione normativa, alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA (sulla base del presupposto del citato art. 30, lett. e), D.P.R. n. 633/1972) perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Nel caso di specie, la stabile organizzazione assolve l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia. Detta attività, pertanto, rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e, quindi, non può considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse. Di conseguenza, la stabile organizzazione, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto previsto per richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.

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