13/11/2018 – Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno escluse dall’obbligo di invio allo SDI

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Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno escluse dall’obbligo di invio allo SDI
Durante un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.In particolare è stato precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI; tuttavia il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma.Com’è noto, infatti, sulle fatture soggette a reverse charge interno, il cessionario/committente deve provvedere ad integrare il documento pertanto, con l’introduzione della fatturazione elettronica, si è posto il problema di come il cessionario/committente debba comportarsi.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni soggette a reverse charge interno verrà emessa regolare fattura elettronica con codice natura “N6” (inversione contabile), successivamente il destinatario, obbligato ad integrare il documento, potrà decidere se inviare o meno la fattura allo SDI.In alternativa, come indicato dalla Circolare n. 13/2018, il cessionario/committente può conservare unitamente alla fattura XML, un altro file contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura.

13/11/2018 – Recupero dell’IVA indebitamente addebitata in fattura: Interpello

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Recupero dell’IVA indebitamente addebitata in fattura: Interpello
Con Risposta 12 novembre 2018, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero dell’IVA addebitata in fattura, riversata poi dal cessionario committente a seguito di accertamento con adesione.Nel caso di specie, a seguito di accertamento nei confronti del cessionario/committente, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto la relativa operazione fuori campo di applicazione dell’imposta, con conseguente illegittima detrazione IVA, e pertanto tale soggetto ha sottoscritto l’accertamento con adesione.Dal punto di vista del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. Successivamente, l’istante può presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell’articolo 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dalla data di rimborso dell’IVA a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente.Non è invece possibile per il cedente/prestatore ricorrere a soluzioni ‘interne’ quali la richiesta al cliente di emettere note di variazione.

12/11/2018 – Divieto di pagamento della retribuzione in contanti e maxi sanzione per lavoro nero

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Divieto di pagamento della retribuzione in contanti e maxi sanzione per lavoro nero
L’INL, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018, fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori ‘nero’ ed abbiano inoltre riscontrato che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti.L’Ispettorato ritiene che, in tale ipotesi, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (somma da 1.000 a 5.000 euro), ‘che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero’.Inoltre, l’INL precisa che, in caso di lavoro ‘nero’ e di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in ‘nero’ sono state effettuate.

12/11/2018 – Elemento aggiuntivo della retribuzione non cancellato dalla contrattazione collettiva

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Elemento aggiuntivo della retribuzione non cancellato dalla contrattazione collettiva
Con la Sentenza n. 28769 del 9 novembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un’azienda, ha confermato la decisione di secondo grado in base alla quale il superminimo non risulta cancellato dai miglioramenti successivi della contrattazione collettiva.Tutto dipende infatti dall’accordo sindacale tra parte datoriale e lavoratore: l’azienda deve indicare e depositare il verbale dell’accordo sindacale se intende dimostrare che il superminimo è disciplinato dal contratto collettivo, altrimenti decade dal relativo diritto.Si legge nella sentenza che ‘la decadenza dal diritto di produrre il documento esclude che il verbale potesse essere depositato in appello perché scatta il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dall’articolo 473, secondo comma, Cpc’.

12/11/2018 – UniEmens e variabili retributive: Circolare INPS

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UniEmens e variabili retributive: Circolare INPS
L’INPS, con Circolare n. 106 del 9 novembre 2018, interviene per fornire nuove indicazioni operative per quanto concerne l’utilizzo nella denuncia UniEmens delle c.d. ‘variabili retributive’ (si tratta di elementi o eventi quali ad es. straordinari, eventi malattia ecc., che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, dei quali al datore di lavoro è consentito tenere conto in occasione degli adempimenti relativi al mese successivo a quello interessato dall’evento), con particolare riguardo al limite temporale del loro utilizzo. L’Istituto coglie occasione per aggiornare le causali delle variabili retributive eliminando le causali DIMSTK, IMNEFI, IMPNEG.

12/11/2018 – Nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA versata all’Erario mai incassata: Interpello

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Nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA versata all’Erario mai incassata: Interpello
Con Risposta 9 novembre 2018, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, D.P.R. n. 633/1972).In particolare l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, per poter recuperare l’imposta versata all’erario, ma mai percepita dai propri clienti, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Tale procedura è ammissibile laddove il creditore abbia dato prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento.Nel caso concreto emerge che l’istante ha diligentemente effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito, sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudiziaria, tutti rimasti privi di riscontro, essendo il debitore risultato sempre irreperibile. Si aggiunge, inoltre, l’impossibilità di sottoporre il debitore a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimensionali previsti in relazione alle soglie di fallibilità, nonché il riscontro negativo della stessa Guardia di finanza, interessata direttamente dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili da una eventuale procedura esecutiva.

12/11/2018 – Definite le istruzioni per aderire alla definizione agevolata: Provvedimento

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Definite le istruzioni per aderire alla definizione agevolata: Provvedimento
Con Provvedimento 9 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.In particolare, l’Agenzia ha definito le modalità e i termini di versamento relativi ad:avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione;atti di recupero;inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione; notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.Il Provvedimento chiarisce che sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;per gli inviti al contraddittorio, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

9/11/2018 – In caso di licenziamento illegittimo i giudici decidono l’ammontare dell’indennità valutando più parametri

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In caso di licenziamento illegittimo i giudici decidono l’ammontare dell’indennità valutando più parametri
Con la Sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con il principio di uguaglianza, il criterio di determinazione dell’indennità al lavoratore ingiustamente licenziato poiché ancorato unicamente all’anzianità di servizio.Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2015 l’importo spettante è pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio: secondo la Consulta la norma è illegittima perché fa dipendere la quantificazione del danno sulla base della sola anzianità, senza tenere conto di altri elementi (numero dipendenti, dimensioni azienda, comportamento e condizioni tra le parti). Il giudice invece deve poter esercitare la propria discrezionalità, condannando ad un ristoro variabile, caso per caso, se pur nell’ammontare compreso tra 6 e 36 mensilità.

9/11/2018 – Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale: Decreto Fiscale

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Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale: Decreto Fiscale
Altra novità importante introdotta dal Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018) riguarda la c.d. ‘dichiarazione integrativa speciale’.Fino al 31 maggio 2019, infatti, i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRES/IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.Va precisato che l’integrazione è consentita nel limite di euro 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. In presenza di dichiarazione di un imponibile inferiore a euro 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa fino a euro 30.000.Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF o IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP;un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Ai fini in esame il contribuente deve inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento e versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31 luglio 2019, senza possibilità di compensazione.È prevista la possibilità di rateizzare il versamento in 10 rate semestrali di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2019.

9/11/2018 – Regolarizzazione società/associazioni sportive dilettantistiche

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Regolarizzazione società/associazioni sportive dilettantistiche
Tra le misure previste dal Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2019, (D.L. n. 119/2018) è riconosciuta a favore delle società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:della dichiarazione integrativa speciale prevista dall’art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite di euro 30.000 di imponibile annuo;della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’art. 2;della definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall’art. 6.L’associazione/società sportiva non può avvalersi delle predette definizioni nel caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento (o è pendente il reclamo/ricorso), è superiore a euro 30.000. Tale ammontare si riferisce a ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.