13/11/2018 – Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno escluse dall’obbligo di invio allo SDI

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Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno escluse dall’obbligo di invio allo SDI
Durante un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.In particolare è stato precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI; tuttavia il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma.Com’è noto, infatti, sulle fatture soggette a reverse charge interno, il cessionario/committente deve provvedere ad integrare il documento pertanto, con l’introduzione della fatturazione elettronica, si è posto il problema di come il cessionario/committente debba comportarsi.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni soggette a reverse charge interno verrà emessa regolare fattura elettronica con codice natura “N6” (inversione contabile), successivamente il destinatario, obbligato ad integrare il documento, potrà decidere se inviare o meno la fattura allo SDI.In alternativa, come indicato dalla Circolare n. 13/2018, il cessionario/committente può conservare unitamente alla fattura XML, un altro file contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura.

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