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In caso di licenziamento illegittimo i giudici decidono l’ammontare dell’indennità valutando più parametri
Con la Sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con il principio di uguaglianza, il criterio di determinazione dell’indennità al lavoratore ingiustamente licenziato poiché ancorato unicamente all’anzianità di servizio.Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2015 l’importo spettante è pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio: secondo la Consulta la norma è illegittima perché fa dipendere la quantificazione del danno sulla base della sola anzianità, senza tenere conto di altri elementi (numero dipendenti, dimensioni azienda, comportamento e condizioni tra le parti). Il giudice invece deve poter esercitare la propria discrezionalità, condannando ad un ristoro variabile, caso per caso, se pur nell’ammontare compreso tra 6 e 36 mensilità.