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Regime IVA applicabile al servizio di consulenza in materia di investimenti: Risoluzione
Con Risoluzione 15 maggio 2018, n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile al servizio di consulenza offerto da una società di intermediazione mobiliare in materia di investimenti, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015.In particolare, il documento di prassi ha chiarito che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA se:gli unici interlocutori della società istante sono costituiti esclusivamente dai propri clienti;non vi è alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati.Pertanto, i servizi erogati dalla società sono soggetti ad IVA.
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INAIL: implementazione del servizio ‘Registro di esposizione’
L’INAIL, con la Circolare n. 22 del 15 maggio 2018, rende noto che dal 14 maggio 2018 il servizio telematico ‘Registro di esposizione’ consente anche ai datori di lavoro, non titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), di trasmettere all’INAIL e alla ASL territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, i Registri di esposizione.Dalla suddetta data (14 maggio 2018) i datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato, nonché i soggetti abilitati dai datori di lavoro stessi, devono utilizzare in via esclusiva il servizio telematico ‘Registro di esposizione’ e non potrà più essere utilizzata la posta certificata.
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Corrispettivo da concessione del diritto di superficie tassato come ricavo: Risoluzione
Con Risoluzione 15 maggio 2018, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato.In particolare, viene precisato che il corrispettivo derivante dalla concessione del diritto di superficie, a tempo determinato, da un punto di vista contabile viene tassato come ricavo, e non come plusvalenza.L’Agenzia delle Entrate fa presente come i Principi Contabili nazionali non trattano direttamente tale disciplina, pertanto ritiene che si debbano considerare, all’interno di detti principi, disposizioni che trattano casi simili. A tal proposito, viene evidenziato come l’OIC n. 12 (paragrafo 65) i ‘canoni periodici corrisposti a terzi per la concessione del diritto di superficie su immobili’ vengono iscritti in bilancio, tra gli oneri, come canoni di locazione, alla voce ‘B8 – per godimento di beni di terzi’ (così come i canoni di locazione di beni immobili ed i canoni di locazione finanziaria di immobili).L’Agenzia delle Entrate ritiene che vi possa essere una sostanziale equiparazione tra componenti positivi e negativi di reddito e, pertanto, conclude affermando che i canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato vengano rilevati come ricavi e non come plusvalenze.
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Definite le regole per la consultazione e compilazione agevolata di spese sanitarie/veterinarie
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110, il Decreto MEF 27 aprile 2018, contenente le specifiche tecniche, nonché le modalità operative del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di consentire al cittadino in fase di redazione della dichiarazione precompilata di:inserire un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso. Su tale documento dev’essere indicata la data di pagamento/rimborso, il soggetto che lo ha emesso e l’importo della spesa o del rimborso;modificare un documento fiscale di spesa o rimborso o segnalare il suo non utilizzo nella dichiarazione dei redditi;richiedere il calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente/dichiarante e/o ai suoi familiari a carico in base alle relative percentuali di carico.Il MEF integra con tale Decreto le regole tecniche contenute nel Decreto 31 luglio 2015 e nel Provvedimento 9 aprile 2018.
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Legittime le mail contro l’azienda se il dipendente non usa termini offensivi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11645 del 14 maggio 2018, respingendo il ricorso presentato da una compagnia telefonica, ha stabilito che sono legittime e non giustificano il licenziamento le email contro l’azienda, se la lavoratrice non usa toni offensivi.Il comportamento tenuto integra infatti un legittimo diritto di critica.
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Legittimità del licenziamento dell’autista per guida imprudente
Con l’Ordinanza n. 11584 del 14 maggio 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un dipendente, ha stabilito la legittimità del licenziamento dell’autista reo di aver tamponato un altro mezzo se la condotta di guida è imprudente.La Corte di Cassazione esclude infatti l’ipotesi meno grave dell’incuria nella gestione del veicolo aziendale, punita con una sanzione conservativa.
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Pronto un emendamento per la proroga dell’utilizzo della scheda carburante
Nei prossimi giorni dovrebbe essere presentato, in Commissione speciale a Palazzo Madama, un emendamento che possa permettere un debutto ‘più soft’ per gli acquisti di carburanti, per i quali, a partire dal 1° luglio è previsto l’obbligo della fatturazione elettronica.La bozza dell’emendamento prevede, infatti, la possibilità di mantenere, per chi lo vorrà, l’utilizzo della scheda carburanti fino al 31 dicembre 2018, senza incorrere in sanzioni. Ovviamente, professionisti e imprese, se lo vorranno, potranno utilizzare il nuovo sistema di fatturazione elettronica. Nell’emendamento non sarebbe prevista alcuna deroga, invece, per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, per le quali rimarrebbe l’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018.
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Imposta comunale sulla pubblicità: illegittimo l’aumento a partire dall’anno d’imposta 2013
Con Risoluzione 14 maggio 2018, n. 2, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dell’intervenuta abrogazione, disposta dall’art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012, della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.In particolare, il documento di prassi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha chiarito che una delibera comunale esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione:adottata entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell’ente locale;emessa in data successiva a tale data, non può che ritenersi illegittima. In tal caso infatti la delibera interveniva in un momento in cui era già venuta meno, a seguito dell’intervento abrogativo, la norma di cui all’art. 11, comma 10, Legge n. 449/1997 attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.Le stesse considerazioni devono estendersi anche al caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l’anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012; per cui solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni.Pertanto, la Risoluzione in esame precisa che a partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione.
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Lavoro autonomo: sospensione contributiva per malattia o infortunio grave
L’INPS, con la Circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, interviene in merito alle previsioni della Legge n. 81/2017 (integrative del concetto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015) sulle tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale. Oltre a ribadire l’ambito applicativo del c.d. Jobs Act autonomi, l’Istituto fornisce le indicazioni relative alla possibilità della sospensione dei versamenti contributivi nel caso di malattia o infortunio grave, tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni e al termine della stessa il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo sospensivo in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
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L’indennità di volo pesa per intero nella base di calcolo per la maternità da versare alla dipendente
Con la Sentenza n. 11414 dell’11 maggio 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dall’INAIL, ha stabilito che l’indennità di volo pesa per intero sulla determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta alla lavoratrice.Si legge nella sentenza che ‘la misura dell’indennità di maternità va determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita restando, invece, esclusa la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia’.