15/5/2018 – Imposta comunale sulla pubblicità: illegittimo l’aumento a partire dall’anno d’imposta 2013

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Imposta comunale sulla pubblicità: illegittimo l’aumento a partire dall’anno d’imposta 2013
Con Risoluzione 14 maggio 2018, n. 2, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dell’intervenuta abrogazione, disposta dall’art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012, della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.In particolare, il documento di prassi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha chiarito che una delibera comunale esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione:adottata entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell’ente locale;emessa in data successiva a tale data, non può che ritenersi illegittima. In tal caso infatti la delibera interveniva in un momento in cui era già venuta meno, a seguito dell’intervento abrogativo, la norma di cui all’art. 11, comma 10, Legge n. 449/1997 attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari.Le stesse considerazioni devono estendersi anche al caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l’anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012; per cui solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni.Pertanto, la Risoluzione in esame precisa che a partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione.

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