6/9/2018 – Scelta del lavoratore da collocare in mobilità: necessario verificare il possesso della professionalità equivalente

SeacInfo Amministrazione del personale
Scelta del lavoratore da collocare in mobilità: necessario verificare il possesso della professionalità equivalente
Con l’Ordinanza n. 21670 del 5 settembre 2018, la sezione lavoro della Cassazione ha rilevato come non si possa licenziare il caporeparto, basando la scelta solamente sulle funzioni svolte dallo stesso, se l’attività del settore aziendale è parzialmente esternalizzata. Risulta infatti necessario indicare le oggettive esigenze aziendali a fondamento della riduzione del personale, confrontare la posizione del dipendente con quelle degli altri lavoratori e verificare il possesso della professionalità equivalente.Più in particolare, l’individuazione del dipendente da collocare in mobilità non deve essere effettuata solamente fra coloro che risultano adibiti presso il reparto interessato dall’esternalizzazione, nei casi in cui il lavoratore individuato potrebbe occupare le posizioni di colleghi destinati a reparti differenti, per averne già svolto le medesime funzioni in passato.

6/9/2018 – Spesometro e dati fatture: lettere di compliance in arrivo da settembre

SeacInfo Fiscale
Spesometro e dati fatture: lettere di compliance in arrivo da settembre
Come si apprende dalla stampa specializzata:a partire dal mese di settembre saranno inviate ai contribuenti lettere di compliance fondate sulle anomalie riscontrate nell’adempimento dello spesometro e dei dati fattura per gli anni d’imposta 2016/2017;a partire da novembre arriveranno gli avvisi relativi ai soggetti che pur avendo ricevute più Certificazioni Uniche, non hanno presentato dichiarazioni dei redditi relativamente al 2017;è stata inoltre attivata una serie di invii di lettere destinate a coloro che per il 2014 non hanno dichiarato redditi.Lo scopo delle lettere di compliance è consentire al contribuente di regolarizzare le anomalie attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine, il contribuente potrà:se ritiene fondata la segnalazione, compilare una dichiarazione integrativa, il cui prospetto precompilato è già presente nel suo Cassetto fiscale;fornire informazioni per giustificare l’anomalia.

5/9/2018 – Professionista condannato per maltrattamenti al dipendente quando il rapporto è para-familiare

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Professionista condannato per maltrattamenti al dipendente quando il rapporto è para-familiare
Con la Sentenza n. 39920 del 4 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare la responsabilità penale del datore di lavoro a titolo di maltrattamenti in famiglia nel contesto lavorativo è necessario valutare il carattere della ‘para-familiarità’.Per configurare la condotta come maltrattante secondo la Corte di Cassazione è ‘indispensabile che il rapporto interpersonale sia caratterizzato dal tratto della para-familiarità, che prevede la sottoposizione di una persona all’autorità di un’altra in un contesto di prossimità permanente’.Allo stesso tempo nella valutazione non si può prescindere da un’indagine afferente le dinamiche relazionali intercorrenti tra titolare e lavoratore, in modo da accertare la sussistenza o meno dello stato di soggezione.

5/9/2018 – Il parere della commissione medica non vincola il giudice di merito

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Il parere della commissione medica non vincola il giudice di merito
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21620 del 4 settembre 2018, ha individuato come illegittimo il licenziamento del lavoratore subordinato per sopravvenuta inidoneità fisica all’espletamento della mansione, nonostante la stessa fosse stata opportunamente accertata dalla commissione medica.In altre parole, la verifica amministrativa di inidoneità al servizio non vincola il giudice di merito e quest’ultimo ha la possibilità di disporre ulteriori accertamenti attraverso la consulenza tecnica d’ufficio (ctu). La parte datoriale che decide di interrompere il rapporto con il dipendente opera infatti a proprio rischio, dal momento che l’esito del parere medico può essere modificato per intervento della ctu.

5/9/2018 – Il datore deve provare la falsità dell’infortunio per poter licenziare per giusta causa

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Il datore deve provare la falsità dell’infortunio per poter licenziare per giusta causa
La Sentenza n. 21629 del 4 settembre 2018 della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che annullava un licenziamento per giusta causa inflitto ad un lavoratore perché l’impresa non aveva fornito la prova della sussistenza dei motivi alla base del provvedimento espulsivo. La Cassazione sostiene che nonostante si trattasse di prova negativa, cioè della dimostrazione dell’inesistenza del fatto, l’onere della prova permane in capo all’azienda. Ciò è giustificato per il fatto che, pur non essendo materialmente possibile la dimostrazione di un fatto non avvenuto, sarebbe comunque possibile dimostrare che il lavoratore si sia procurato l’infortunio in altro orario e in altro luogo.

5/9/2018 – No al licenziamento del dipendente che falsifica il registro presenze se a scoprirlo è il detective privato

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No al licenziamento del dipendente che falsifica il registro presenze se a scoprirlo è il detective privato
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21621 pubblicata il 4 settembre 2018 ha ribadito che è compito esclusivo del datore di lavoro il controllo sui dipendenti all’interno dell’azienda circa l’adempimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro, come il rispetto dell’orario di lavoro.I giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore scoperto da un detective privato a truccare il registro presenze: il coinvolgimento dell’agenzia investigativa può essere utilizzato per preservare il patrimonio aziendale, ma non per l’emersione di illeciti contrattuali da parte del lavoratore. A fronte degli artt. 2086 e 2014 c.c., le negligenze del dipendente vanno accertate in via diretta dal datore attraverso la propria organizzazione gerarchica.

5/9/2018 – Privacy: in Gazzetta Ufficiale il Decreto di coordinamento tra normativa italiana ed europea

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Privacy: in Gazzetta Ufficiale il Decreto di coordinamento tra normativa italiana ed europea
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n. 205, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)’.Tale Decreto in particolare:allinea la normativa privacy italiana (D.Lgs. n. 196/2003) alla nuova disciplina comunitaria (Regolamento n. 679/2016);introduce importanti novità con riferimento al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di privacy;demanda al Garante italiano la verifica delle autorizzazioni generali, la promozione di Codici deontologici per specifici settori e l’introduzione di misure di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese, agevolando l’adempimento degli obblighi privacy da parte del titolare del trattamento. Il D.Lgs. n. 101/2018 entrerà in vigore il prossimo 19 settembre 2018.

4/9/2018 – Assoluzione per tenuità del fatto quando l’omesso versamento supera di poco i 10 mila euro

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Assoluzione per tenuità del fatto quando l’omesso versamento supera di poco i 10 mila euro
Con la sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito l’assoluzione dell’imprenditore nel caso in cui l’omesso versamento delle ritenute superi di poco la soglia dei 10 mila euro.La causa di non punibilità della ‘particolare tenuità del fatto’ è infatti applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

4/9/2018 – Condanna per l’imprenditore insolvente nei confronti dell’Inps nonostante la procedura di ristrutturazione

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Condanna per l’imprenditore insolvente nei confronti dell’Inps nonostante la procedura di ristrutturazione
Con la sentenza n. 39396 del 3 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità penale dell’imprenditore che non paga l’Inps anche se l’azienda in crisi è stata ammessa a una procedura di ristrutturazione del debito e deve rispettare l’accordo sottoscritto con tutti i creditori.La Corte precisa che l’accordo intervenuto ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare non autorizza a ritenere che l’imprenditore non sia tenuto ad adempiere alle obbligazioni tributarie imposte per legge per il solo fatto di aver predisposto un piano attestato.

4/9/2018 – Evasione fiscale a carico dell’amministratore di società che non vigila sugli adempimenti fiscali

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Evasione fiscale a carico dell’amministratore di società che non vigila sugli adempimenti fiscali
Con Sentenza 29 agosto 2018, n. 39230, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui è punibile per il reato di evasione fiscale l’amministratore di una Srl che ha omesso di vigilare sulle anomalie contabili e fiscali in azienda.La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l’amministratore al momento dell’assunzione della carica non poteva non sapere dei redditi conseguiti dalla società e quindi della relativa mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA relativa all’anno precedente. Gli Ermellini hanno infatti sancito che, nonostante la dichiarazione omessa si riferisse ad un anno nel quale il legale rappresentante era diverso, il neo amministratore aveva il preciso dovere di verificare la situazione economica e l’adempimento degli obblighi di documentazione contabile e fiscale della società.Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente il dolo eventuale, cioè l’assunzione del rischio che da pregresse inadempienze derivi un debito con l’amministrazione fiscale.