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No al licenziamento del dipendente che falsifica il registro presenze se a scoprirlo è il detective privato
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21621 pubblicata il 4 settembre 2018 ha ribadito che è compito esclusivo del datore di lavoro il controllo sui dipendenti all’interno dell’azienda circa l’adempimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro, come il rispetto dell’orario di lavoro.I giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore scoperto da un detective privato a truccare il registro presenze: il coinvolgimento dell’agenzia investigativa può essere utilizzato per preservare il patrimonio aziendale, ma non per l’emersione di illeciti contrattuali da parte del lavoratore. A fronte degli artt. 2086 e 2014 c.c., le negligenze del dipendente vanno accertate in via diretta dal datore attraverso la propria organizzazione gerarchica.