24/9/2018 – Deducibilità della perdita su crediti in presenza di un errore contabile

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Deducibilità della perdita su crediti in presenza di un errore contabile
Con Risposta ad interpello 21 settembre 2018, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione della perdita su crediti da parte di un debitore soggetto a procedura concorsuale (art. 101, comma 5, TUIR).In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche in presenza di un errore contabile, la società ALFA può procedere alla deduzione della perdita su credito vantato nei confronti di un’altra società soggetta a procedura concorsuale (BETA) presentando una dichiarazione integrativa relativa all’anno 2013 (periodo in cui è sorto il diritto alla deduzione della perdita), sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata nel bilancio d’esercizio 2017 a correzione dell’errore contabile avvenuto nel 2013.

21/9/2018 – Dipendente reintegrato se l’ammanco di cassa non è doloso

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Dipendente reintegrato se l’ammanco di cassa non è doloso
In tema di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, per mancanza della prova che l’ammanco di cassa sia dovuto alla volontaria intenzione di sottrarre e appropriarsi delle somme del fondo. Con la Sentenza n. 22380 del 13 settembre 2018 viene precisato che il recesso datoriale non è proporzionato, dal momento che il vincolo fiduciario tra le parti non risulta irrimediabilmente compromesso; infatti, il dipendente non ha riposto il denaro nella cassetta del fondo cassa per mera dimenticanza e, di conseguenza, lo stesso va reintegrato e risarcito.

21/9/2018 – Licenziamento per il dipendente che ha un atteggiamento di sfida nei confronti dei superiori

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Licenziamento per il dipendente che ha un atteggiamento di sfida nei confronti dei superiori
Con la Sentenza n. 22382 del 13 settembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un operaio, ha stabilito la legittimità del licenziamento inflitto nei confronti dello stesso, reo di aver avuto un atteggiamento di sfida verso i superiori.In più occasioni l’operaio abbandona il posto di lavoro, invocando a sua giustificazione il ‘tempo tuta’ necessario a indossare gli abiti da lavoro.Secondo la Corte di Cassazione i comportamenti sanzionati con il licenziamento per giusta causa non si esauriscono nel rifiuto di adempiere alle disposizioni, ma comprenderebbero anche un ‘generale contegno di disprezzo per la disciplina aziendale’.

21/9/2018 – Chiarimenti sulla compilazione del quadro AC: Risoluzione

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Chiarimenti sulla compilazione del quadro AC: Risoluzione
Con Risoluzione 20 settembre 2018, n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione da parte dell’Amministratore di condominio del quadro AC del Modello Redditi e del quadro K del modello 730.In particolare l’Agenzia ha precisato che è previsto l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello redditi e del quadro K del modello 730 qualora, in presenza di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, sia stata operata dalle banche la ritenuta alla fonte dell’8% sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato i lavori.L’Amministrazione Finanziaria osserva infatti che:dette somme, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari, sono già esposte nel modello 770, quadro SY, sezione III, inviata dai sostituti di imposta;i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico ‘Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici’.

21/9/2018 – Gruppo IVA: approvato il modello per l’esercizio dell’opzione

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Gruppo IVA: approvato il modello per l’esercizio dell’opzione
Con Provvedimento 19 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato/b>, unitamente alle relative istruzioni, il modello AGI/1 da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi del titolo V-bis, D.P.R. n. 633/1972.In particolare, l’Agenzia ha disposto che il modello dev’essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.Le istruzioni prevedono che la dichiarazione può essere inviata:dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.Tuttavia, in sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

20/9/2018 – Chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sui box auto

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Chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sui box auto
Con Risposta ad interpello 19 settembre 2018, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sull’acquisto e la realizzazione di box pertinenziale.In particolare l’Agenzia ricorda che la detrazione è riconosciuta per gli interventi ‘relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune’, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.L’Agenzia evidenzia inoltre che, nei vari documenti di prassi, il riferimento normativo al termine ‘realizzazione’ di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento ‘ex novo’.Nella fattispecie in esame, quindi, considerato che il box auto acquistato era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e non di un intervento di “nuova costruzione’, l’Agenzia nega l’agevolazione.

19/9/2018 – Torna la CIGS per cessazione per le aziende in crisi

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Torna la CIGS per cessazione per le aziende in crisi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 19 del 13 settembre 2018 ha approvato un decreto legge nel quale viene previsto il ritorno della CIGS per cessazione.L’erogazione dei sussidi avverrà sulla base di accordi tra Ministero del Lavoro, Mise e Regioni interessate che potranno essere sottoscritti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto per il biennio 2019-2020, attraverso misure per il trattamento straordinario e l’integrazione salariale per le aziende in crisi.Le condizioni sono che quest’ultime abbiano cessato o cessino l’attività, che sussistano concrete possibilità di prossima cessione dell’azienda o vi sia la possibilità di realizzare la reindustrializzazione del sito produttivo.

19/9/2018 – Fatturazione elettronica: in arrivo una procedura semplificata per l’invio massivo delle deleghe

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Fatturazione elettronica: in arrivo una procedura semplificata per l’invio massivo delle deleghe
Come si apprende dalla stampa specializzata, durante un incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con l’Agenzia delle Entrate è stato annunciato che entro la fine del mese di ottobre sarà concessa agli intermediari la possibilità di inviare massivamente i dati delle deleghe ricevute dai propri clienti in vista dell’obbligo, a partire dal 2019, dell’emissione della fattura elettronica.In particolare l’Agenzia ha precisato che l’intermediario dovrà conservare le deleghe cartacee e procedere successivamente ad un flusso dematerializzato verso l’Amministrazione Finanziaria.Durante l’incontro, inoltre, è stato anticipato che sarà creata un’apposita area tematica sul sito dell’Agenzia dedicata alla fatturazione elettronica, dove verrà spiegata tutta la procedura, sarà pubblicata apposita Guida e vi sarà una sezione dedicata alle Faq.

19/9/2018 – Chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla costruzione di fabbricati c.d. ‘Tupini’

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Chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla costruzione di fabbricati c.d. ‘Tupini’
Con Risposta ad interpello 18 settembre 2018, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari che rispettano i requisiti previsti per i c.d. fabbricati ‘Tupini’.Il documento di prassi precisa innanzitutto che possono essere considerati ‘Tupini’ gli edifici che unitariamente considerati abbiano destinazione prevalente per le abitazioni. Pertanto, deve essere rispettato il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie dev’essere destinato a negozi.Di conseguenza, l’Agenzia, nel caso specifico, ha chiarito che:alle spese di costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, dell’appartamento ‘prima casa’ e del locale a destinazione agricola, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto l’immobile unitariamente considerato rispetta il rapporto sopra descritto;ai fini della detrazione IVA, le spese devono essere ripartite in base all’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare. Pertanto quelle riconducibili agli appartamenti con fini agrituristici devono essere contabilizzate nell’ambito della specifica attività d’impresa e devono essere distinte da quelle relative al locale seminterrato destinato all’attività agricola e da quelle relative all’appartamento da attribuire alla sfera privata dell’istante. Il criterio di ripartizione dei costi può essere basato, ad esempio, sulle quote millesimali.

18/9/2018 – Ivs commercianti: obbligo di iscrizione per l’amministratore di condominio che opera in società

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Ivs commercianti: obbligo di iscrizione per l’amministratore di condominio che opera in società
Con Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21900, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’amministratore di condominio che svolge la propria attività in forma imprenditoriale attraverso una società commerciale (nel caso specifico una S.n.c). di cui egli è il titolare, ha l’obbligo di iscriversi alla gestione commercianti e non alla gestione separata INPS.In particolare, gli Ermellini hanno stabilito che, ai fini dell’obbligo contributivo alla gestione commercianti, a nulla rileva che la società sia di modeste dimensioni (in quanto composta unicamente dal titolare e dalla moglie) e sia priva di dipendenti. Infatti, secondo la Corte, tali circostanze non impediscono che l’attività sia espletata dall’amministratore in forma imprenditoriale attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale. A tal riguardo viene evidenziato che:era la società ad assumere gli incarichi e ad emettere le fatture riferite a tale attività el’amministratore, titolare, partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.Tali circostanze escludono il carattere intellettuale dell’attività svolta e impongono l’iscrizione alla gestione commercianti INPS.