19/9/2018 – Chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla costruzione di fabbricati c.d. ‘Tupini’

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Chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla costruzione di fabbricati c.d. ‘Tupini’
Con Risposta ad interpello 18 settembre 2018, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari che rispettano i requisiti previsti per i c.d. fabbricati ‘Tupini’.Il documento di prassi precisa innanzitutto che possono essere considerati ‘Tupini’ gli edifici che unitariamente considerati abbiano destinazione prevalente per le abitazioni. Pertanto, deve essere rispettato il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie dev’essere destinato a negozi.Di conseguenza, l’Agenzia, nel caso specifico, ha chiarito che:alle spese di costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, dell’appartamento ‘prima casa’ e del locale a destinazione agricola, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto l’immobile unitariamente considerato rispetta il rapporto sopra descritto;ai fini della detrazione IVA, le spese devono essere ripartite in base all’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare. Pertanto quelle riconducibili agli appartamenti con fini agrituristici devono essere contabilizzate nell’ambito della specifica attività d’impresa e devono essere distinte da quelle relative al locale seminterrato destinato all’attività agricola e da quelle relative all’appartamento da attribuire alla sfera privata dell’istante. Il criterio di ripartizione dei costi può essere basato, ad esempio, sulle quote millesimali.

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