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Dipendente reintegrato se l’ammanco di cassa non è doloso
In tema di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, per mancanza della prova che l’ammanco di cassa sia dovuto alla volontaria intenzione di sottrarre e appropriarsi delle somme del fondo. Con la Sentenza n. 22380 del 13 settembre 2018 viene precisato che il recesso datoriale non è proporzionato, dal momento che il vincolo fiduciario tra le parti non risulta irrimediabilmente compromesso; infatti, il dipendente non ha riposto il denaro nella cassetta del fondo cassa per mera dimenticanza e, di conseguenza, lo stesso va reintegrato e risarcito.