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Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di registro da applicare al trasferimento dei terreni agricoli in caso di rinuncia dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina).In particolare, la sopracitata norma prevede che gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti:alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) edall’imposta catastale nella misura dell’1%.Tuttavia, secondo la sopracitata disposizione normativa, i soggetti interessati decadono dall’agevolazione, se gli stessi alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti.L’Agenzia ritiene che, nel caso in cui l’acquirente interessato rinunci espressamente all’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, in quanto consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, è possibile applicare l’imposta di registro fissata nella misura:del 9%, come previsto dall’art. 1, comma 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 per il trasferimento di beni immobili in genere; anziché del 15%, come previsto dall’art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
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Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020
Con Risposta ad Istanza di Consulenza Giuridica 24 giugno 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità delle prestazioni rese dal massofisioterapista in possesso di un diploma conseguito successivamente al 17 marzo 1999.Viene premesso che:la Legge n. 3/2018 ha posto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti i professionisti sanitari in possesso di laurea o titolo equipollente o equivalente, comprese quelle non riordinate (tra le quali rientra quella svolta dal massofisioterapista);il comma 537, art. 1, Legge n. 145/2018 ha stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (il termine era previsto per il 31 dicembre 2019, poi prorogato) nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.In ragione del mutato quadro normativo quindi, l’Agenzia delle Entrate:riconosce la detrazione, ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le prestazioni erogate dal massofisioterapista diplomato successivamente al 17 marzo 1999, purché iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2020;ammette alla detrazione le spese per prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa sia attestata anche l’iscrizione all’elenco speciale.Le prestazioni rese dal massofisioterapista non sono tuttavia esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972.
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Anticipazione del pagamento delle prestazioni relative alla mensilità di luglio
Con Comunicato stampa pubblicato sul proprio portale istituzionale in data 22 giugno 2020, l’INPS ha reso noto che l’anticipazione del pagamento delle rate di pensione, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili relative alla mensilità di luglio, avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:A-B mercoledì 24 giugno;C-D giovedì 25 giugno;E-K venerdì 26 giugno;L-O sabato 27 giugno;P-R lunedì 29 giugno;S-Z martedì 30 giugno.Ogni ufficio postale esporrà il calendario dei pagamenti, al fine di evidenziare eventuali variazioni rispetto a quello sopra riportato.
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Proroga NASpI e DIS-COLL e promozione del lavoro agricolo: istruzioni INPS
Con Circolare n. 76 del 23 giugno 2020, l’INPS ha fornito istruzioni amministrative in merito alla proroga delle indennità di NASpI e DIS-COLL (art. 92 del DL n. 34/2020) e alla possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali (periodo di sospensione a zero ore), delle suddette indennità di disoccupazione e di Reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.In particolare, l’istituto ha precisato che i suddetti 30 giorni di durata dei contratti a termine devono essere computati in base ai giorni di effettivo lavoro, che sarà compito dell’interessato comunicare mediante la trasmissione del modello NASpI-Com.
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Ulteriori chiarimenti sul ‘bonus facciate’: Interpello
Con Risposta ad Interpello 23 giugno 2020, n. 191, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire alcuni chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, c.d. ‘bonus facciate’, introdotta dall’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019.In particolare l’Agenzia, richiamando la Circolare n. 2/2020, ha confermato che rientrano nel beneficio le spese:sostenute per le opere accessorie necessarie per l’esecuzione dei lavori agevolabili (comprese le spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali);per interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate;sostenute nel 2020, anche con riferimento ad interventi iniziati negli anni precedenti. L’Agenzia ha inoltre confermato la necessità di utilizzare per il pagamento delle spese un bonifico ‘parlante’ (già in uso per le detrazioni di recupero edilizio ed ‘ecobonus’), riportando i dati fiscali dei soggetti al fine dell’applicazione della ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento ed indicando, se possibile, come causale gli estremi della Legge n. 160/2019, istitutiva della detrazione.
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Reddito di emergenza: domande entro il 31 luglio 2020
Le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.È quanto ha ribadito l’INPS nel Messaggio n. 2520 del 19 giugno 2020, con il quale ha recepito la proroga del termine perentorio del 30 giugno 2020, disposta dall’art. 2 del DL n. 52/2020.
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CCNL scuole materne FISM: Accordo sul lavoro stagionale nei centri estivi
Nel contesto del CCNL Scuole Materne FISM, è stato firmato in data 15 giugno 2020, un Accordo sul lavoro stagionale nei centri estivi FISM per l’anno 2020, con riferimento al periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus.La suddetta intesa ha validità dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 31 agosto 2020.
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No alla reintegra per il dipendente negligente se la condotta contestata non è punita con una sanzione conservativa
Non è ammessa la reintegra del lavoratore licenziato per giusta causa se la condotta addebitata non è punita con una sanzione conservativa dal contratto collettivo o dal codice disciplinare applicato.È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11701 del 17 giugno 2020, secondo la quale nel suddetto caso la non proporzionalità della sanzione comporta l’applicazione della sola tutela indennitaria forte.