25/6/2020 – Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad Interpello

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Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di registro da applicare al trasferimento dei terreni agricoli in caso di rinuncia dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina).In particolare, la sopracitata norma prevede che gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti:alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) edall’imposta catastale nella misura dell’1%.Tuttavia, secondo la sopracitata disposizione normativa, i soggetti interessati decadono dall’agevolazione, se gli stessi alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti.L’Agenzia ritiene che, nel caso in cui l’acquirente interessato rinunci espressamente all’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, in quanto consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, è possibile applicare l’imposta di registro fissata nella misura:del 9%, come previsto dall’art. 1, comma 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 per il trasferimento di beni immobili in genere; anziché del 15%, come previsto dall’art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

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