25/6/2020 – Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020

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Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020
Con Risposta ad Istanza di Consulenza Giuridica 24 giugno 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità delle prestazioni rese dal massofisioterapista in possesso di un diploma conseguito successivamente al 17 marzo 1999.Viene premesso che:la Legge n. 3/2018 ha posto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti i professionisti sanitari in possesso di laurea o titolo equipollente o equivalente, comprese quelle non riordinate (tra le quali rientra quella svolta dal massofisioterapista);il comma 537, art. 1, Legge n. 145/2018 ha stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (il termine era previsto per il 31 dicembre 2019, poi prorogato) nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.In ragione del mutato quadro normativo quindi, l’Agenzia delle Entrate:riconosce la detrazione, ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le prestazioni erogate dal massofisioterapista diplomato successivamente al 17 marzo 1999, purché iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2020;ammette alla detrazione le spese per prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa sia attestata anche l’iscrizione all’elenco speciale.Le prestazioni rese dal massofisioterapista non sono tuttavia esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972.

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