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Pagamento anticipazione ammortizzatori sociali e recupero somme indebite
L’INPS, con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha fornito le istruzioni riguardanti il pagamento dell’anticipazione delle domande dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in merito al recupero da parte del datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate. In particolare, l’Istituto precisa i seguenti punti: ambito di applicazione;presentazione domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%;istruttoria e pagamento della richiesta di anticipazione;recupero degli eventuali indebiti.
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Corte costituzionale: sì all’aumento dell’assegno agli inabili al lavoro
La Corte Costituzionale, con decisione del 23 giugno 2020, ha stabilito il principio di legittimità per la quale l’assegno riconosciuto agli inabili al lavoro per effetto di grave disabilità, deve essere parificato all’importo minimo di euro 516 spettante alla generalità dei trattamenti pensionistici.I giudici costituzionali hanno, infatti, ritenuto che la precedente somma (euro 285,66) violasse le previsioni dell’articolo 38 della Costituzione, la quale garantisce alle persone totalmente inabili il diritto al mantenimento.
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Servizio Durc online: esclusi dalla funzione di consultazione i documenti con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020
Con Nota n. 7778 del 24 giugno 2020, l’INAIL ha ribadito che la proroga di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2 del DL n. 18/2020) riguarda esclusivamente i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, confermando quindi l’applicazione dei criteri ordinari – previsti dal DM 30 gennaio 2015 e dal DM 23 febbraio 2016 per le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute dal 16 aprile 2020.Pertanto, l’Istituto ha reso noto che è stato aggiornato il servizio Durc online, al fine di escludere dalla funzione di consultazione i suddetti documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
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Ecobonus e sismabonus alle imprese anche per immobili non strumentali: Risoluzione
Con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha affermato che le detrazioni per risparmio energetico e per interventi antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ‘strumentali’, ‘beni merce’ o ‘patrimoniali’.L’Agenzia precisa che devono ritenersi superate le Risoluzioni 15 luglio 2008, n. 303 e 1° agosto 2008, n. 340, con le quali l’Agenzia aveva limitato l’ecobonus agli interventi eseguiti dalle imprese su immobili strumentali (utilizzati direttamente) ed invita inoltre gli Uffici a tenere conto del nuovo indirizzo di prassi ‘
provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare
la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni’.
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Compensazione credito d’imposta relativo al ‘tax credit vacanze’: istituzione codice tributo
Con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, da indicare nel Mod. F24, per consentire ai fornitori ed eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati ai beneficiari del ‘tax credit vacanze’. Si tratta del codice ‘6915’ denominato ‘BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34’.
Consulta OnLine il nuovo Scadenzario ALL-IN
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Risultati raggiunti dalla fatturazione elettronica: audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il testo dell’audizione del 24 giugno 2020, tenuta dal Direttore dell’Agenzia, il quale ha illustrato i risultati e gli effetti ottenuti nel primo anno di utilizzo del processo di fatturazione elettronica.Il Direttore, dopo aver evidenziato come il processo di fatturazione elettronica sia stata un’innovazione diventata un modello di riferimento anche a livello internazionale, ha analizzato:i vantaggi legati all’obbligo della fatturazione elettronica: è stato evidenziato come tale processo sia uno strumento in grado di ridurre il livello del tax Gap IVA in quanto agisce direttamente sui principali fenomeni di evasione;le azioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate: ovvero la realizzazione di una serie di servizi gratuiti volti a rendere il processo di fatturazione elettronica semplice ed efficace; nonché l’introduzione di diverse iniziative per supportare gli operatori nel passaggio al nuovo sistema, sia sul fronte tecnico-procedurale che sul fronte interpretativo;gli effetti del processo di fatturazione elettronica a livello europeo: nell’ottica di realizzare un mercato digitale unico, la fatturazione elettronica è stato uno degli obiettivi di semplificazione che l’Europa si è posta quale stimolo normativo per l’introduzione di processi di Digital Transformation nei processi di qualsiasi impresa e delle PA.Infine è stato richiamato il processo di trasmissione telematica dei corrispettivi, evidenziando come i due processi consentiranno di valorizzare il patrimonio informativo dell’Amministrazione non solo per potenziare le proprie attività di analisi del rischio e controllo, ma anche per offrire servizi a valore aggiunto volti, nel tempo, a semplificare e ridurre gli adempimenti fiscali.
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Non c’è mobbing se i ripetuti rimproveri alla dipendente non sono pretestuosi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, ha respinto il ricorso di una dipendente che chiedeva di essere risarcita dai suoi superiori per danno da mobbing.La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che i rimproveri alla donna per il mancato rispetto degli orari, in quanto fondati, non potessero giustificare le accuse di intolleranza e di controllo assiduo mosse dalla dipendente contro il proprio datore di lavoro.
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Quarantena e malattia per COVID-19: indicazioni operative INPS sulla gestione delle certificazioni
L’INPS, con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornisce indicazioni operative con riferimento al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (ex art. 26 del DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020). Le istruzioni fornite riguardano in particolare la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 dello stesso Decreto.Nello specifico, l’Istituto fornisce indicazioni riguardanti:l’equiparazione della quarantena alla malattia (art. 26, comma 1);la tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2);la malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6);la gestione del periodo transitorio.
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Sopravvenuta inidoneità alla mansione e sospensione dei licenziamenti
Con Nota n. 298 del 24 giugno 2020, l’INL ha chiarito che l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 46 del DL n. 18/2020 (sospensione delle procedure di licenziamento).L’Ispettorato ha, infatti, precisato che il legislatore ha voluto conferire alla suddetta norma un carattere generale, al fine di ricomprendervi tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), tra le quali rientra altresì la suddetta ipotesi, in quanto l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro l’obbligo di repêchage.