11/2/2019 – Contratto a termine in deroga assistita: i chiarimenti dell’INL

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Contratto a termine in deroga assistita: i chiarimenti dell’INL
L’INL con la Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di stipula del contratto a tempo determinato in deroga assistita, previsto dall’articolo 19, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015.Secondo l’INL, la possibilità di stipulare tale contratto, fermo restando l’obbligo di apporre una causale giustificatrice, decorre al termine dei 24 mesi previsti dalla norma, quale durata ex lege del contratto a termine, ovvero alla conclusione del diverso termine individuato dai contratti collettivi, stante l’autonomia di questi nel determinare la durata massima dei rapporti a tempo determinato.

11/2/2019 – L’interruzione della prestazione non prova il licenziamento intimato oralmente

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L’interruzione della prestazione non prova il licenziamento intimato oralmente
Nel caso di incertezza sulle cause di scioglimento, il fatto che il lavoratore abbia cessato l’esecuzione delle prestazioni non è una circostanza sufficiente a dimostrare in giudizio il licenziamento orale.Questo assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019, con la quale la Corte ha ritenuto che chi pretende di essere tutelato dai rimedi contro il licenziamento ha l’onere di provarne l’esistenza: la cessazione delle prestazioni non fornisce la prova circa la volontà del datore di lavoro di recedere, in quanto potrebbe essere conseguenza anche di dimissioni piuttosto che di una risoluzione consensuale.Pertanto, il lavoratore che voglia provare l’esistenza di un licenziamento, per di più nullo perché intimato in forma orale, deve allegare la prova del fatto costitutivo dello stesso, soprattutto quando il datore invece eccepisca a sua volta che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore.

11/2/2019 – Durata del trattamento di cassa integrazione per contratto di solidarietà e cambio appalto: interpello del Ministero del Lavoro

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Durata del trattamento di cassa integrazione per contratto di solidarietà e cambio appalto: interpello del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 dell’8 febbraio 2019, interviene a seguito di richieste di chiarimento riguardo la durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà in caso di subentro di un nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto.In particolare, il Ministero precisa che in caso di successione nell’appalto in una unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, il conteggio relativo ai limiti di durata massima del trattamento dovrà essere riferito al nuovo soggetto richiedente il trattamento di cassa integrazione. In altre parole, l’azienda subentrante potrà accedere al trattamento facendo decorrere ex novo il periodo massimo a disposizione.

11/2/2019 – L’incidente non legittima l’azione del datore nei confronti dell’assicurazione

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L’incidente non legittima l’azione del datore nei confronti dell’assicurazione
In caso di incidente stradale che coinvolge un lavoratore quale terzo trasportato, il datore di lavoro non può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione chiedendo il rimborso per i danni subiti dal dipendente.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3729 dell’8 febbraio 2019, ha infatti precisato che il codice delle assicurazioni non consente un’estensione in via analogica al terzo trasportato della possibilità di risarcimento diretto prevista invece per il conducente del veicolo, in quanto tale fattispecie non è specificatamente prevista e il datore di lavoro non rientra tra i soggetti contemplati dalla norma.

11/2/2019 – Ammortamento degli immobili strumentali per destinazione di proprietà di un’associazione

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Ammortamento degli immobili strumentali per destinazione di proprietà di un’associazione
Con Risposta 5 febbraio 2019, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ammortamento di immobili strumentali ‘per destinazione’ da parte di un’associazione.In particolare l’Agenzia ha precisato che, nel presupposto che le unità immobiliari, di proprietà dell’Associazione siano utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, e qualora sia rispettato quanto disposto dai principi contabili (in particolare dall’OIC n. 16) è possibile dedurre dal reddito di impresa, ai sensi dell’art. 102, TUIR le relative quote di ammortamento, previa imputazione al conto economico dei predetti costi, ai sensi dell’art. 109, TUIR.

11/2/2019 – Iva monofase sull’acquisto intra-UE di prodotti editoriali: Interpello

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Iva monofase sull’acquisto intra-UE di prodotti editoriali: Interpello
Con Risposta 8 febbraio 2019, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile agli acquisti da Paesi europei ed extraeuropei di libri da cedere successivamente a:centri di formazione legalmente riconosciuti; istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca; biblioteche, archivi e musei pubblici; istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;istituzioni educative e università.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, alla commercializzazione di prodotti editoriali si applica il regime IVA monofase in base al quale l’imposta, che è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico, fa carico esclusivamente all’editore, cioè a colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale. Nel caso di specie, trattandosi di prodotti editoriali esteri, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale IVA va individuato nel cessionario e nell’importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato.

8/2/2019 – La perdita di chance non è reddito soggetto ad IRPEF

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La perdita di chance non è reddito soggetto ad IRPEF
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’Ordinanza n. 3632 del 7 febbraio 2019, ha statuito che le somme ottenute per il risarcimento da perdita di chance non sono assoggettate ad imposizione fiscale.La perdita di chance è il danno rappresentato dalla mancata opportunità, che si sarebbe invece potuta verificare se non si fosse realizzato il fatto illecito: i giudici della Corte precisano che la natura di tale ristoro, in base all’art. 6 comma 2 del DPR n. 917/1986, non colma una mancata percezione di reddito, ma una perdita economica astratta e potenziale e come tale non è sottoposto ad imponibile fiscale.

8/2/2019 – Reintegra e risarcimento dipendente scoperto a lavorare l’ultimo giorno di malattia

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Reintegra e risarcimento dipendente scoperto a lavorare l’ultimo giorno di malattia
In materia di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, nell’ultimo giorno di malattia, viene beccato a lavorare nel ristorante-pizzeria della moglie; pertanto, il lavoratore va reintegrato e risarcito.Con l’Ordinanza n. 3655 del 7 febbraio 2019 viene chiarito che l’attività contestata al lavoratore, limitandosi a poche ore dell’ultimo giorno di assenza, risulta compatibile con la malattia denunciata (rinofaringite).

8/2/2019 – Il pignoramento del quinto si applica sull’importo netto della pensione

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Il pignoramento del quinto si applica sull’importo netto della pensione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3648 del 7 febbraio 2019, ha precisato il significato della locuzione ‘intero ammontare’ contenuto in una Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 506/2002: con essa non si intende l’ammontare lordo, che contrasterebbe con il concetto di quota parte necessaria a garanzia del minimo vitale.I giudici hanno infatti accolto il ricorso di una contribuente, che si è vista assoggettare l’importo lordo della pensione da parte dell’INPS attraverso il pignoramento del quinto per compensare debiti contributivi. Per la Corte l’art. 2 del DPR n. 180/1950 è chiaro nel prevedere che le quote sottoposte a pignoramento devono essere valutate al netto delle ritenute.

8/2/2019 – Iva ridotta sulla cessione di un centro di protonterapia: Interpello

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Iva ridotta sulla cessione di un centro di protonterapia: Interpello
Con Risposta 7 febbraio 2019, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alla cessione di un Centro di protonterapia e dei relativi servizi di gestione.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:la cessione del Centro, deputato al trattamento delle malattie tumorali, dev’essere assoggettata all’aliquota IVA del 10%. Tale impianto è, infatti, qualificabile come attrezzatura sanitaria riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972;la cessione dei servizi di supporto tecnico e di manutenzione del Centro non possono invece beneficiare dell’aliquota IVA agevolata in quanto non qualificabili come una necessaria integrazione della cessione dell’impianto. Tali servizi pertanto scontano l’aliquota IVA ordinaria (22%).