SeacInfo Amministrazione del personale
Periodo non lavorato del part-time verticale incluso nell’anzianità contributiva
Con l’Ordinanza n. 8772 del 10 aprile 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell’INPS nei confronti del dipendente di una compagnia aerea, ha stabilito l’inclusione nell’anzianità contributiva del periodo non lavorato del part-time verticale.La contribuzione ridotta infatti incide sull’entità della pensione erogata e non sulla durata del rapporto di lavoro.
SeacInfo Amministrazione del personale
Dipendente indennizzato per la malattia non tabellata
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del dipendente di un’azienda di prodotti chimici, ha statuito il diritto all’indennizzo per la malattia insorta a causa dell’attività svolta senza protezioni a contatto con solventi e miscele di resina e altre sostanze. Con l’Ordinanza n. 8773 del 10 aprile 2018 viene precisato che l’indennizzo a favore del lavoratore, diventato quasi sordo perché opera in un ambiente dove la presenza di agenti chimici determina ‘un’azione neuro tossica’ che sfocia in una malattia non tabellata, può essere riconosciuto sulla base delle conclusioni del Ctu e delle testimonianze.
SeacInfo Amministrazione del personale
L’attesa nell’impugnazione del licenziamento se giustificata non costituisce abuso del diritto
Con la Sentenza n. 8779 del 10 aprile 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da una società nei confronti del proprio dipendente, ha stabilito che l’attesa del lavoratore nell’impugnare il licenziamento non costituisce abuso del diritto, se giustificata dai ripetuti tentativi di conciliazione intercorsi tra le parti.Si legge nella sentenza che ‘la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva.’.
SeacInfo Amministrazione del personale
Demansionamento: risarcito il lavoratore che si vede ridurre le possibilità di carriera
In materia di demansionamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che viene incaricato di svolgere mansioni inferiori rispetto alle sue competenze, che oltretutto minano le legittime aspirazioni di carriera in quanto gli impediscono di accrescere le sue conoscenze, ha diritto ad un risarcimento da parte dell’azienda.I giudici della Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 8781 del 10 aprile 2018, hanno risolto la diatriba sorta tra un’azienda e un dipendente a favore di quest’ultimo, precisando che le diverse mansioni cui era stato assegnato avevano ‘frustrato qualsivoglia aspettativa, legittima e possibile, di carriera’, tanto più in un settore come quello tecnologico, che necessita di un costante e continuo aggiornamento professionale.
SeacInfo Fiscale
Dal 16 aprile 2018 disponibili le dichiarazioni precompilate sul sito dell’Agenzia: Comunicato
Con Comunicato 10 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle informazioni relativamente al modello precompilato.In particolare l’Agenzia precisa che dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione precompilata (Mod. 730 e Modello REDDITI) e consultare l’elenco di tutte le informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il modello 730 potrà essere modificato e inviato a partire a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2018, mentre il modello Redditi potrà essere modificato a partire dal 2 maggio ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre 2018. Infine l’Agenzia comunica che tra le novità presenti quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.
SeacInfo Fiscale
Gruppo IVA: definite le istruzioni per l’esercizio effettivo dell’opzione
In data 10 aprile 2018, il MEF ha reso disponibile sul proprio sito internet il Decreto 6 aprile 2018, recante le norme di attuazione del regime del gruppo IVA anche in Italia, in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 232/2016.La Legge di Bilancio 2017, recependo quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, aveva previsto che, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un’opzione esercitata dai medesimi soggetti. Pertanto, con il Decreto in esame, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono definiti i seguenti aspetti:la costituzione del gruppo IVA;diritti ed obblighi nel gruppo IVA;fatturazione e certificazione dei corrispettivi;registrazioni, liquidazioni e versamenti;comunicazioni periodiche e dichiarazioni;rimborsi IVA.Il MEF precisa che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 e dev’essere presentata entro il 15 novembre 2018 (anziché il 30 settembre), al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.
SeacInfo Amministrazione del personale
Niente licenziamento nel caso di mancata comunicazione di una pendenza penale non indicata nella contestazione disciplinare
Con l’Ordinanza n. 8706 del 9 aprile 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un dipendente nei confronti di una società, ha stabilito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un lavoratore per mancata comunicazione di una pendenza penale non indicata nella contestazione disciplinare, ma presente solo nell’atto di recesso.In tal caso la diversità dei fatti posti dall’azienda a fondamento del licenziamento costituisce una violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
SeacInfo Amministrazione del personale
Il dipendente creatore di un software non può agire contro l’azienda per indebito arricchimento
Con l’Ordinanza n. 8694 del 9 aprile 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del dipendente di una Asl, ha stabilito che il dipendente che crea un software non può agire contro l’azienda per indebito arricchimento perché ha la tutela del diritto d’autore.Si legge nel provvedimento che ‘il ricorrente, anche a voler ritenere che l’opera intellettuale sia stata creata al di fuori dell’orario e del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto agire ai sensi della normativa sopra richiamata, che tutela appunto i diritti di utilizzazione dell’autore, e non ricorrere, inammissibilmente all’azione generale di arricchimento’.
SeacInfo Amministrazione del personale
No agli sgravi se nelle imprese collegate vi sono riduzioni del personale che inficiano l’incremento occupazionale
La Corte di Cassazione ha risolto a favore dell’INPS una diatriba sorta tra l’Istituto previdenziale e un’impresa, a causa della richiesta dell’ente di restituzione degli importi di uno sgravio contributivo per la mancata realizzazione dell’incremento occupazionale, considerando anche le altre imprese controllate dall’unico proprietario.Con la Sentenza n. 8680 del 9 aprile 2018, i giudici della Suprema Corte hanno infatti precisato che nel caso di società tra loro collegate da rapporti di controllo, l’incremento occupazionale previsto per la legittima fruizione di taluni incentivi economici o, come nel caso in specie, sgravi contributivi, deve essere verificato al netto di eventuali riduzioni di personale avvenute nelle altre società. Pertanto, gli incentivi non spettano qualora l’incremento nella società presso la quale viene assunto il lavoratore per il quale si usufruisce dell’incentivo è ‘azzerato’ da licenziamenti avvenuti nelle altre società collegate.
SeacInfo Fiscale
Modifica dei dati relativi alle spese sanitarie nel modello 730 precompilato: Provvedimento
Con Provvedimento 9 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorre dall’anno di imposta 2017.In particolare è stato precisato che a partire dal giorno in cui sarà possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione, il contribuente può modificare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area autenticata, tramite i servizi in cooperazione applicativa, le informazioni di dettaglio (codice fiscale, data del documento, tipologia della spesa, importo della spesa o del rimborso, data del rimborso) relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione. Come precisato nel Provvedimento la modifica potrà essere fatta anche sulle spese veterinarie sostenute.In entrambi i casi, a seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali.