SeacInfo Amministrazione del personale
No agli sgravi se nelle imprese collegate vi sono riduzioni del personale che inficiano l’incremento occupazionale
La Corte di Cassazione ha risolto a favore dell’INPS una diatriba sorta tra l’Istituto previdenziale e un’impresa, a causa della richiesta dell’ente di restituzione degli importi di uno sgravio contributivo per la mancata realizzazione dell’incremento occupazionale, considerando anche le altre imprese controllate dall’unico proprietario.Con la Sentenza n. 8680 del 9 aprile 2018, i giudici della Suprema Corte hanno infatti precisato che nel caso di società tra loro collegate da rapporti di controllo, l’incremento occupazionale previsto per la legittima fruizione di taluni incentivi economici o, come nel caso in specie, sgravi contributivi, deve essere verificato al netto di eventuali riduzioni di personale avvenute nelle altre società. Pertanto, gli incentivi non spettano qualora l’incremento nella società presso la quale viene assunto il lavoratore per il quale si usufruisce dell’incentivo è ‘azzerato’ da licenziamenti avvenuti nelle altre società collegate.