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Non licenziato il dipendente senza prova dell’impossibilità di repechage
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente di una società proprietaria di alberghi, in quanto il datore di lavoro non ha fornito la prova dell’impossibilità del repêchage del lavoratore. Con la Sentenza n. 192 dell’8 gennaio 2019 viene ribadito che, in base ai criteri di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, nell’onere di prova a carico dell’azienda rientra anche la dimostrazione dell’inesistenza nella realtà organizzativa dell’impresa di posti utili per ricollocare il dipendente, anche in mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza.
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L’insufficienza probatoria salva il datore dalla reintegra
L’agenzia del lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo alcuni lavoratori assunti a tempo indeterminato sostenendo l’impossibilità a somministrarli dato il loro livello professionale, ma poi assume altri lavoratori con profili analoghi e con analogo contratto.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 181 dell’8 gennaio 2019, ha condannato l’azienda al risarcimento del danno, quantificato in 24 mensilità (il massimo previsto dal comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), e non alla reintegra nel posto di lavoro, in quanto se è vero che viene meno all’onere della prova previsto dalla Legge n. 604/1966, mancando la prova del fatto alla base del licenziamento, in un verso o nell’altro, questa insufficienza probatoria consente alla stessa di evitare la reintegra dei lavoratori.
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Retribuzione secondo le tariffe dell’Ordine solo se manca una convenzione con il datore di lavoro
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 189 dell’8 gennaio 2019, applicando la gerarchia dettata dal codice civile, ha respinto il ricorso di un collaboratore coordinato e continuativo che chiedeva di essere retribuito sulla base delle tariffe dell’Ordine dei giornalisti al quale apparteneva. La Suprema Corte, riformando le pronunce di primo e secondo grado, ha statuito che l’art. 2233 del codice civile detta una gerarchia in tema di determinazione dei compensi: l’articolo del codice prevede infatti che solo se il compenso non è convenuto dalle parti, allora potrà essere determinato secondo le tariffe o gli usi. Infine, in mancanza di questi, allora si dovrà applicare il criterio residuale della determinazione del giudice. Tuttavia nel caso sottoposto alla Corte l’accordo sulla retribuzione esisteva e, pertanto, non dovevano applicarsi gli altri criteri.
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Proroga agevolazione iper ammortamento: Legge di Bilancio 2019
Come noto recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019, contenente importanti novità di natura fiscale.Tra le novità si segnala la proroga dell’iper ammortamento a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (ricompresi nella Tabella A, Legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Inoltre è stata prevista una maggiorazione differenziata a seconda dei costi di acquisizione degli investimenti, così suddivisa:170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;100% per investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;50% per investimenti da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro;nessuna maggiorazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Legge di Bilancio 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costi di acquisizione del 40%.
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Impossibilità a versare i contributi omessi: niente messa alla prova dell’imprenditore
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una manager condannata per evasione contributiva, ha statuito che non va applicata la messa alla prova nei confronti dell’imprenditore, nonostante la sua dichiarazione circa l’impossibilità del versamento dei contributi omessi o del risarcimento del danno. Con la Sentenza della terza sezione penale n. 353 del 7 gennaio 2019 viene chiarito che è pienamente legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, quando l’interessato si è limitato a dichiarare di non poter risarcire il danno senza fornire alcuna prova o riscontro di tale impossibilità.
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Impugnazione inammissibile oltre i termini di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza
L’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello che conferma la legittimità del licenziamento deve avvenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla mera comunicazione del provvedimento d’appello da parte della cancelleria (ovvero dalla notificazione, se anteriore): la presentazione in ritardo del ricorso rende inammissibile lo stesso e, pertanto, il lavoratore non può opporsi al licenziamento.In questi termini la Corte di Cassazione si è espressa con la Sentenza n. 134 del 7 gennaio 2019, nella quale ha ulteriormente precisato la natura speciale della norma introdotta dall’articolo 1, comma 62 della Legge Fornero (Legge n. 92/2012), che deroga alla disciplina generale del termine breve di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c.
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‘Saldo e stralcio’ delle cartelle: disponibile on-line il Mod. SA-ST
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito il modello SA-ST (saldo e stralcio) attraverso il quale i debitori persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono aderire alla definizione agevolata prevista dai commi da 184 a 199, Legge di Bilancio 2019. In particolare, in tale dichiarazione, che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, il contribuente:attesta la sussistenza del requisito della situazione di grave difficoltà economica;indica i debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che intende definire;indica la modalità di pagamento che può avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate a partire dal 30 novembre 2019 fino al 31 luglio 2021.
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Modifiche alle modalità di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche: Decreto in G.U.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2019, n. 5, il Decreto MEF 28 dicembre 2018 che ha sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, concernente le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.In particolare, il nuovo comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014 prevede che:Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo;l’Agenzia rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI, riportando l’informazione all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate;il pagamento può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Il decreto, infine, precisa che le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
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INAIL: indicazioni sulla proroga dell’autoliquidazione 2018/2019
L’INAIL, con un Avviso del 4 gennaio 2019, pubblicato sul proprio portale, rende noto che, a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, è rinviato al31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo;16 maggio 2019 il termine del16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle Leggi nn. 449/1997 e 144/1999;28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.Il differimento riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
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Detrazione riqualificazione energetica in presenza di errata comunicazione all’ENEA: Interpello
Con Risposta 28 dicembre 2018, n. 163, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per riqualificazione energetica in presenza di errata comunicazione all’ENEA.Nel caso di specie l’istante (diventata erede al 50% con il figlio di un immobile sul quale sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico) si è resa conto che sul modello inviato all’ENEA nel 2014 il coniuge aveva erroneamente inserito i dati catastali dell’immobile concesso in uso gratuito al figlio anziché quelli dell’immobile adibito ad abitazione principale (che corrisponde all’abitazione sulla quale sono stati effettivamente eseguiti i lavori), mentre i dati riguardanti l’ubicazione dell’edificio erano corretti.L’Agenzia, evidenzia che le istruzioni alla compilazione dell’allegato F prevedono che l’identificazione dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione in trattazione può avvenire indicando alternativamente l’ubicazione dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure i dati catastali. L’Agenzia ritiene, quindi, che nel caso di specie l’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’ENEA, considerando la corretta indicazione dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori, non costituisca circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione in oggetto.